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calendar_today 30 maggio 2023
L’Iran ha da sempre intrattenuto ottimi rapporti commerciali con l’Italia, tanto che essa né è divenuta nel corso degli ultimi decenni il secondo partner commerciale europeo, dopo la Germania. Anche se le aziende iraniane debbono considerarsi, generalmente, buone pagatrici, le controversie commerciali volte al recupero di un credito, nell’ambito degli scambi commerciali tra Italia ed Iran, fanno parte della realtà. Va poi considerato che la reintroduzione delle sanzioni economiche verso l’Iran da parte degli Stati Uniti D’America – anche se non dall’Unione Europea – ha determinato l’insorgenza di nuove controversie tra gli operatori iraniani e quelle aziende italiane che, essendo legate al sistema finanziario od economico degli USA, abbiano dovuto abbandonare il mercato locale, lasciando crediti cospicui non riscossi.
Nella Repubblica Islamica dell’Iran i rapporti tra privati vengono disciplinati principalmente dal Codice Civile, strumento giuridico di ispirazione napoleonica ma basato sulle fonti di diritto islamico e sui principi della scuola giuridica sciita imamita. La codificazione del diritto civile iraniano ha avuto inizio nel 1928 ed è stata oggetto di numerosi emendamenti, sino all’avvento del Codice Civile moderno, composto da 1335 articoli. Il Codice è suddiviso secondo la tripartizione dei codici europei, in COSE (disciplinate dal libro I), PERSONE (disciplinate dal libro II) ed AZIONI ( disciplinate dal libro III). Come si vedrà nel prosieguo, non è scontato che il contratto oggetto della relazione commerciale con la parte iraniana sia disciplinato dalla legge locale. Tuttavia, se dovesse essere instaurato un contenzioso avanti l’Autorità Giudiziaria iraniana per il recupero del credito, la legge applicata dal giudice nel procedimento potrà essere solamente quella locale, non essendo consentita in Iran l’applicazione di una legge straniera in un giudizio ordinario.
Vediamo ora quali sono gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui la debitrice iraniana non abbia saldato il proprio debito commerciale.
In via preliminare è necessario individuare correttamente quale sia la ragione sociale effettiva della debitrice. Capita sovente, infatti, che le società iraniane operanti con l’estero mantengano due denominazioni: una ufficiale designata presso il Registro delle Imprese (in farsi) ed una internazionale (in caratteri latini), utilizzata solamente a fini commerciali e di marketing.
Preme sottolineare che solo la denominazione ufficiale sarà quella valida ai fini della legge e l’unica che dovrà essere utilizzata per svolgere qualsiasi tipo di attività legale, compresa quella di recupero di un credito.
In secondo luogo, nel caso di un contratto di fornitura di beni, bisognerà accertarsi che il soggetto che appare nei documenti doganali come destinatario della merce sia effettivamente il debitore. Spesso, infatti, quando il cliente non è in possesso delle licenze di importazione necessarie per introdurre merce straniere nel paese, si affida alla figura dell’importatore, a cui vengono intestati i documenti doganali, comprese le fatture. In tali casi, da un punto di vista formale, l’importatore non è titolare del rapporto contrattuale e quindi non potrà essere il soggetto destinatario delle attività di recupero del credito. Attenzione, quindi, a non confondere l’importatore con il cliente: solo quest’ultimo è da considerarsi l’effettivo obbligato.
Individuato correttamente il debitore, sarà necessario inviare ad essa una diffida legale, intimandole il pagamento di quanto dovuto entro un termine perentorio, generalmente di 15 giorni.
La diffida legale può essere posta in essere direttamente dall’Italia oppure dall’Iran.
Tenendo in considerazione che in Iran non esiste la posta elettronica certificata e che i corrieri internazionali (come DHL) non operano verso il Paese a causa dell’embargo statunitense, nel caso la diffida sia inviata dall’Italia a mezzo di raccomandata internazionale, i tempi di ricezione saranno particolarmente lunghi. Si suggerisce pertanto di anticipare alla debitrice l’intimazione anche via mail e fax.
Se la diffida viene inviata dall’Iran, invece, è possibile avvalersi dell’istituto della c.d. “diffida giudiziaria”, che consente al creditore di intimare al debitore l’adempimento attraverso l’Autorità Giudiziaria iraniana, pur non avendo ancora instaurato un giudizio. Tale tipo di diffida sarà notificata dalla stessa Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui la diffida inviata non sortisca alcun effetto e quindi il debitore continui a rimanere inadempiente, dovrà essere valutata l’opzione di instaurare un procedimento giudiziario volto al recupero del credito.
Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto scritto tra le parti, è necessario verificare preliminarmente se in esso sia stato previsto un foro per la risoluzione delle controversie, che potrà essere un foro giudiziario (ad esempio la Corte di Tehran o il Tribunale di Milano), oppure un foro arbitrale (ad esempio la Camera di Commercio di Lugano). In tal caso, bisognerà necessariamente instaurare il procedimento presso il foro indicato, a pena di una dichiarazione di incompetenza da parte del giudice diversamente adito. Nel caso in cui, invece, non esistesse un contratto scritto, bisognerà valutare ove instaurare il procedimento, se in Italia od in Iran, a seconda del tipo di prestazione prevista tra le parti.
Tutte le persone fisiche e giuridiche straniere hanno diritto di accedere alla Giustizia locale: da notare che l’accesso alle corti, a differenza che nella stragrande maggioranza degli stati, può essere effettuata anche in via autonoma, e cioè senza il patrocinio di un avvocato, ma questa pratica è ormai quasi abbandonata e comunque sconsigliata.
Il potere giudiziario iraniano viene esercitato dalle Corti di Giustizia sia in base alla legislazione nazionale sia in base ai principi islamici ed è caratterizzato da tre gradi di giudizio. Il primo grado è rappresentato dalle Corti comuni di prima istanza, a cui competono tutte le controversie in ambito civile e penale. Il secondo grado di giudizio spetta alle Corti comuni d’appello, una per ognuna delle 30 province iraniane, a cui compete la decisione sulle sentenze rese dai tribunali di primo grado. Ultimo grado di giudizio, che opera solamente nei casi previsti dalla legge, è quello della Corte Suprema, che conta tre diverse filiali (una a Teheran, una a Qom e una a Mashhad), a cui spetta il controllo di legittimità sulle sentenze emanate dalle corti inferiori. Possono essere sottoposti al sindacato della Corte Suprema in ambito civile i casi di valore superiore a Rial 20.000.000,00 (circa Euro 400,00).
In Italia la consegna al creditore da parte del debitore di un assegno a garanzia di un debito è contraria alle norme imperative, ed in considerazione di ciò il patto di garanzia sottostante alla consegna dell’assegno è illegittimo e nullo.
In Iran, invece, l’emissione di un assegno da parte del debitore, da restituire solo qualora quest’ultimo adempia correttamente alla propria obbligazione 'rimanendo nel frattempo in possesso del creditore come titolo esecutivo da azionare in caso di mancato od inesatto adempimento' è pratica pienamente legittima e frequente, soprattutto quando si tratta di contratti di importi rilevanti. Ovviamente l’assegno sarà tratto su una banca iraniana e l’importo previsto sarà in valuta Rial.
Nel caso in cui il creditore italiano avesse ricevuto un assegno iraniano in garanzia e l’intimazione al pagamento fosse rimasta inottemperata, egli, autonomamente o per mezzo di un procuratore, può portarlo all’incasso presso un istituto di credito locale. Secondo la legge iraniana, la mancanza di fondi nel conto del traente può comportare conseguenze gravissime, sia dal punto di vista civile che da quello penale.
Nello specifico, è previsto il blocco di tutti i conti correnti intestati al debitore nel Paese e la perdita da parte di quest’ultimo del diritto di ricevere prestiti bancari. L’assegno insoluto, inoltre, costituisce per il creditore titolo esecutivo, che potrà essere azionato immediatamente avanti l’Autorità Giudiziaria. Sotto il profilo penale, l’emissione di un assegno insoluto può comportare la reclusione fino a due anni del debitore ed il divieto di espatrio dal Paese.
In Iran non esiste l’istituto della prescrizione, cosicché è possibile esigere un credito in qualsiasi momento. Tuttavia, nel caso in cui esso sia stato garantito da un assegno, quest’ultimo dovrà essere incassato nel termine di 5 anni dalla data apposta sul titolo. La responsabilità penale per l’assegno insoluto, invece, può essere esercitata nel termine di 6 mesi dalla data apposta sul medesimo. In ogni caso, a prescindere dal fatto che il credito sia garantito da un assegno, è cruciale agire quanto prima, in considerazione delle oscillazioni frequenti della valuta iraniana, che è spesso soggetta a fenomeni di svalutazione.
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