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calendar_today 30 maggio 2023
Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 3 giugno 2022, ha formalmente approvato il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni contro la Federazione Russa”, mediante l’emanazione di una serie di Regolamenti esecutivi, concernenti misure restrittive in considerazione della destabilizzazione socio-economica che l’Ucraina sta subendo a causa dei recenti sviluppi del conflitto armato.
La più grande novità riguarda senza dubbio il c.d. “embargo sul petrolio”, introdotto tramite l’adozione del Regolamento (UE) n.879/2022 – che modifica il precedente Regolamento (UE) n. 833/2014 – il quale stabilisce che, a decorrere dal 4 giugno 2022, è vietato importare, acquistare e/o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato XXV del predetto Regolamento, originari della Russia o esportati dalla Russia. Più precisamente, si tratta dei prodotti petroliferi identificati dai seguenti codici NC:
Tuttavia, tali divieti, vanno incontro ad alcune deroghe ed eccezioni, contenute ed elencate nell’Art. 3-quaterdecies, comma 3, introdotto con il Regolamento (UE) 879/2022, che si possono così riassumere:
L’elenco delle deroghe al c.d. “embargo sul petrolio” appena richiamate non si esauriscono qui, tuttavia la ratio sottesa a tali eccezioni è quella di consentire agli Stati Membri di avere il tempo necessario per poter allacciare nuovi rapporti commerciali con altri potenziali fornitori e/o distributori di petrolio e derivati, in modo da contenere, per quanto possibile, i potenziali danni scaturenti dalla perdita di un grosso partner commerciale come la Russia.
Il c.d. “sesto pacchetto di sanzioni” ha poi esteso le restrizioni adottate con i recenti interventi normativi, nei confronti di:
Infine, un’importante novità riguarda il divieto – introdotto tramite il nuovo Articolo 5-quindecies del Regolamento (UE) 879/2022 – di prestare direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni nei confronti dei seguenti soggetti:
Anche tale divieto, tuttavia, non è esente da alcune eccezioni. Si riportano di seguito alcune deroghe contenute nell’appena richiamato articolo 5-quindecies:
In conclusione, si può certamente affermare che il c.d. Sesto pacchetto di sanzioni introdotto dall’UE, si va ad incardinare nell’iter di “escalation” sanzionatoria nei confronti della Federazione Russa e che non sembra affatto volersi arrestare.
In questa fase, è di fondamentale importanza per le aziende che esportano i propri prodotti in Russia, avere piena coscienza di quali sono le restrizioni che l’Unione Europea sta progressivamente inserendo tramite l’adozione dei pacchetti sanzionatori, onde evitare il rischio di incorrere in divieti imposti dai Regolamenti recentemente emanati dall’UE, che potrebbero comportare: il blocco della merce alla dogana, il sequestro della stessa, l’irrogazione di pesanti sanzioni di tipo amministrativo ed eventuali conseguenze penali.
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