Informazioni legali utili per coloro che intendono intrattenere relazioni d'affari con il Paese

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Solo seconda a quella dell’Arabia Saudita, l’economia iraniana costituisce uno dei motori del Medio Oriente.

L’Iran rappresenta la diciassettesima potenza economica mondiale: il settore industriale è in costante espansione tanto da occupare il 45% dell’economia nazionale e l’estrazione del greggio colloca gli Iraniani al quinto posto tra i paesi produttori. Il mercato iraniano può quindi costituire un ottimo spazio di espansione per gli operatori internazionali. La normativa iraniana sulle importazioni distingue le seguenti tre categorie di merci:

  • liberamente commerciabili, ovvero la cui importazione non richiede alcuna autorizzazione;
  • prodotti la cui commerciabilità è sottoposta all’ottenimento di autorizzazione;
  • prodotti non commerciabili in quanto vietati dalla Shari’a (la legge religiosa islamica) o dalla normativa statale.

In ogni caso, l’importatore deve necessariamente acquisire la licenza di importazione che viene rilasciata dalla Camera del Commercio, dell’Industria e delle Miniere su approvazione del Ministero del Commercio. Le imprese che volessero investire od esportare beni in Iran, possono espandere la propria rete commerciale attraverso l’attività di un agente locale. L’art. 656 del Codice civile della Repubblica islamica definisce l’agenzia come quel contratto con il quale un contraente incarica l’altro contraente di tenere determinati comportamenti in qualità di suo rappresentante.

È importante sottolineare che l’ordinamento iraniano tutela maggiormente la casa mandante rispetto all’agente e questo aspetto va sempre tenuto in considerazione posto che, ad esempio, gli ordinamenti dei paesi aderenti all’Unione Europea e di altri paesi, viceversa privilegiano e tutelano maggiormente l’agente rispetto alla casa mandante. In particolare ci si riferisce ai termini di preavviso, alle cause di scioglimento del contratto di agenzia, all’obbligo di corrispondere l’indennità di fine rapporto.

Certamente, allo stato attuale, la legge iraniana non contempla tutta questa serie di diritti a favore dell’agente, per cui conviene valutare, di volta in volta, se assoggettare il rapporto di agenzia alla legge iraniana od alla legge del paese di appartenenza della casa mandante od alla legge di un paese terzo. Un altro aspetto molto importante da considerare riguarda la previsione della scelta del Foro competente, ove sia inserita nel contratto di agenzia.

Infatti la Repubblica islamica dell’Iran non ha in essere convenzioni con molti paesi in materia di cooperazione ed assistenza giudiziaria, il che potrebbe porre qualche problema in materia di riconoscimento di decisioni adottate da autorità giudiziarie straniere (anche se, in base alla prassi, vi si riscontra un’attitudine a recepire sentenze emesse da giudici stranieri, purché non in contrasto con norme di ordine pubblico interno).

È preferibile quindi prevedere l’assoggettamento di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la casa mandante e l’agente al giudizio di un arbitro, in quanto l’Iran ha ratificato la convenzione di New York del 1958 su riconoscimento dei lodi arbitrali pronunciati all’estero. Bisognerà quindi predeterminare il luogo ove tenere il procedimento arbitrale, che può essere nel paese della casa mandante o in un paese terzo. Tre sono le figure di agente tipizzate dall’ordinamento iraniano: quella del broker, ossia colui che agisce come intermediario tra le parti in una transazione; l’agente su commissione, ovvero colui che spende il proprio nome in rappresentanza del preponente; infine l’agente commerciale. La normativa non prevede che l’agente abbia specifici requisiti; tuttavia, è bene precisare che la licenza per importare merci dall’estero viene concessa solo a soggetti fisici o giuridici di nazionalità iraniana. Il contratto di agenzia può assumere quattro forme diverse:

  • speciale, quando all’agente è attribuito il compito di agire limitatamente al compimento di un determinato atto;
  • generale, quando l’agente può agire nei limiti del potere attribuitogli dal contratto;
  • universale, quando i poteri dell’agente sono illimitati;
  • con lo “star del credere”, quando l’agente si assume la responsabilità nei confronti del preponente per il regolare adempimento dei terzi.

Non sono previsti specifici requisiti formali per la conclusione del contratto, che quindi può avvenire verbalmente o per il compimento di atti concludenti. I doveri dell’agente, disciplinati dall’art. 666 ss., derivano principalmente dagli accordi dei contraenti. Il rappresentante deve sempre adempiere nell’interesse del preponente ed è considerato responsabile delle perdite economiche nel caso in cui queste siano la conseguenza di suoi comportamenti. In ogni caso, l’agente è responsabile delle obbligazioni da lui assunte con un terzo al di fuori del proprio mandato.

Inoltre, a norma dell’art. 668, il rappresentante è tenuto ad obblighi di informazione nei confronti del suo preponente. La durata e lo scioglimento del contratto di agenzia sono sottoposte alla libera determinazione della volontà contrattuale. Il recesso delle parti dal contratto di agenzia è ammesso in ogni momento senza addurre motivi, a meno che esso non preveda diversamente. È prevista inoltre la risoluzione del contratto per morte o incapacità di agire di uno dei contraenti ai sensi dell’art. 678 c.c. A norma dell’art. 672 non è consentita la subagenzia, a meno che questa possibilità non sia stata prevista espressamente o implicitamente dalle parti.

Il contratto che un’impresa si accinge a stipulare sarebbe opportuno chiarisse esplicitamente alcuni punti:

  • la provvigione dell’agente, che altrimenti viene determinata in base alle usanze locali;
  • l’obbligo dell’agente di concludere un’assicurazione, poiché non è obbligato a prestare garanzia per i beni che commercia;
  • l’esclusiva dell’agente.

Inoltre, è consigliabile determinare esattamente nel contratto i tempi di durata del contratto facendo attenzione alla differenza fra il calendario occidentale e quello persiano.

La legge iraniana prevede regole molto severe riguardo all'esportazione di merci in Iran.

Le regole tecniche per il commercio di merci in Iran sono stabilite dall’Institute for Standards for Iran (ISIRI). Quindi, il commerciante straniero è tenuto a conoscere e ad applicare correttamente le regole tecniche riguardo alla qualità e alle caratteristiche delle merci da introdurre nel territorio iraniano, e deve valutare, insieme all'importatore, le misure da prendere per rispettare queste regole tecniche. Infatti, se le regole imposte dal ISIRI non vengono osservate, il prodotto non può essere introdotto nel territorio iraniano.

Possono essere applicate sanzioni molto severe in caso di violazione delle regole sopracitate. Al fine di valutare e affrontare correttamente questo problema, è preferibile che l’esportatore/importatore faccia domanda di una certificazione della qualità del prodotto da esportare in Iran da parte di un ente competente (“Certificato di Ispezione”). Il certificato di un prodotto è un documento che attesta la qualità e le caratteristiche di un prodotto straniero e la sua conformità alle regole tecniche nazionali e/o internazionali. Questo certificato è emesso dagli Enti Certificatori che si trovano in territorio iraniano.

Il certificato può inoltre essere emesso da enti stranieri situati nel territorio dell’esportatore e che sono stati espressamente autorizzati. I certificati emessi dagli enti stranieri competenti devono comunque essere autenticati dalla Camera di Commercio locale. L’importatore e l’esportatore devono strettamente collaborare al fine di informare l’Ente Certificatore di tutte le caratteristiche del prodotto da introdurre in Iran, oltre che del tipo di operazione commerciale da eseguire. Per esempio, l’Ente Certificatore deve essere informato riguardo a:

  • La qualità del prodotto;
  • La quantità di prodotto da esportare;
  • Il confezionamento delle merci;
  • I tempi previsti per il trasporto.

In alcuni casi, la certificazione è un requisito necessario per il commercio di un prodotto in Iran, per ragioni di salute, protezione dei consumatori e ambiente. Ciò vuol dire che l’esportazione di certe merci deve essere accompagnata da un certificato di conformità emesso da un organismo competente (il “Certificato di Ispezione”): in caso contrario, l’esportazione di quel prodotto non sarà consentita dalle Autorità Doganali nazionali.

La lista di suddette merci è indicata nel link materiali legislativi. Al momento, quasi 200 tipi di prodotti sono soggetti alla procedura speciale per il commercio in Iran. Sono divisi in 10 categorie: meccanica e metallurgia, elettrica ed elettronica, peso e portata, saggi e marchi di metalli preziosi, automobilistica e dinamica, costruzione e minerale, industria alimentare e dell’agricoltura, tessile e cuoio, imballaggio e materiali di cellulosa.

Il Certificato di conformità di un prodotto destinato al commercio in Iran gioca inoltre un ruolo fondamentale per ciò che riguarda la negoziazione di una lettera di credito. Infatti, la Banca Centrale Iraniana (Banca Markazi) richiede questa certificazione per emettere una lettera di credito per l’importatore. Quindi, quest’ultimo deve scegliere un Ente Certificatore (che deve essere approvato dall'esportatore) tra gli enti inclusi nella “lista venditori” fornita dalla Banca Markazi. Nel caso in cui l’importatore non indichi alcun ente, la Banca Markazi indicherà autonomamente l’ente competente che tratterà la specifica operazione.

Premessa

L’Iran ha da sempre intrattenuto ottimi rapporti commerciali con l’Italia, tantoché è divenuta nel corso degli ultimi decenni il secondo partner commerciale europeo, dopo la Germania. Anche se le aziende iraniane debbono considerarsi, generalmente, buone pagatrici, le controversie commerciali volte al recupero di un credito, nell’ambito degli scambi commerciali tra Italia ed Iran, fanno parte della realtà. Va poi considerato che la reintroduzione delle sanzioni economiche verso l’Iran da parte degli Stati Uniti D’America – anche se non dall’Unione Europea – ha determinato l’insorgenza di nuove controversie tra gli operatori iraniani e quelle aziende italiane che, essendo legate al sistema finanziario od economico degli USA, abbiano dovuto abbandonare il mercato locale, lasciando crediti cospicui non riscossi.

Il codice civile

Nella Repubblica Islamica dell’Iran i rapporti tra privati vengono disciplinati principalmente dal Codice Civile, strumento giuridico di ispirazione napoleonica ma basato sulle fonti di diritto islamico e sui principi della scuola giuridica sciita imamita. La codificazione del diritto civile iraniano ha avuto inizio nel 1928 ed è stata oggetto di numerosi emendamenti, sino all’avvento del Codice Civile moderno, composto da 1335 articoli. Il Codice è suddiviso secondo la tripartizione dei codici europei, in COSE (disciplinate dal libro I), PERSONE (disciplinate dal libro II) ed AZIONI (disciplinate dal libro III). Come si vedrà nel prosieguo, non è scontato che il contratto oggetto della relazione commerciale con la parte iraniana sia disciplinato dalla legge locale. Tuttavia, se dovesse essere instaurato un contenzioso avanti l’Autorità Giudiziaria iraniana per il recupero del credito, la legge applicata dal giudice nel procedimento potrà essere solamente quella locale, non essendo consentita in Iran l’applicazione di una legge straniera in un giudizio ordinario.

Gli adempimenti preliminari

Vediamo ora quali sono gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui la debitrice iraniana non abbia saldato il proprio debito commerciale.

In via preliminare è necessario individuare correttamente quale sia la ragione sociale effettiva della debitrice. Capita sovente, infatti, che le società iraniane operanti con l’estero mantengano due denominazioni: una ufficiale designata presso il Registro delle Imprese (in farsi) ed una internazionale (in caratteri latini), utilizzata solamente a fini commerciali e di marketing.

Preme sottolineare che solo la denominazione ufficiale sarà quella valida ai fini della legge e l’unica che dovrà essere utilizzata per svolgere qualsiasi tipo di attività legale, compresa quella di recupero di un credito.

In secondo luogo, nel caso di un contratto di fornitura di beni, bisognerà accertarsi che il soggetto che appare nei documenti doganali come destinatario della merce sia effettivamente il debitore. Spesso, infatti, quando il cliente non è in possesso delle licenze di importazione necessarie per introdurre merce straniere nel paese, si affida alla figura dell’importatore, a cui vengono intestati i documenti doganali, comprese le fatture. In tali casi, da un punto di vista formale, l’importatore non è titolare del rapporto contrattuale e quindi non potrà essere il soggetto destinatario delle attività di recupero del credito. Attenzione, quindi, a non confondere l’importatore con il cliente: solo quest’ultimo è da considerarsi l’effettivo obbligato.

Individuato correttamente il debitore, sarà necessario inviare ad essa una diffida legale, intimandole il pagamento di quanto dovuto entro un termine perentorio, generalmente di 15 giorni.

La diffida legale può essere posta in essere direttamente dall’Italia oppure dall’Iran.

Tenendo in considerazione che in Iran non esiste la posta elettronica certificata e che i corrieri internazionali (come DHL) non operano verso il Paese a causa dell’embargo statunitense, nel caso la diffida sia inviata dall’Italia a mezzo di raccomandata internazionale, i tempi di ricezione saranno particolarmente lunghi. Si suggerisce pertanto di anticipare alla debitrice l’intimazione anche via mail e fax.

Se la diffida viene inviata dall’Iran, invece, è possibile avvalersi dell’istituto della c.d. “diffida giudiziaria”, che consente al creditore di intimare al debitore l’adempimento attraverso l’Autorità Giudiziaria iraniana, pur non avendo ancora instaurato un giudizio. Tale tipo di diffida sarà notificata dalla stessa Autorità Giudiziaria.

Il procedimento giudiziario

Nel caso in cui la diffida inviata non sortisca alcun effetto e quindi il debitore continui a rimanere inadempiente, dovrà essere valutata l’opzione di instaurare un procedimento giudiziario volto al recupero del credito.

Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto scritto tra le parti, è necessario verificare preliminarmente se in esso sia stato previsto un foro per la risoluzione delle controversie, che potrà essere un foro giudiziario (ad esempio la Corte di Tehran o il Tribunale di Milano), oppure un foro arbitrale (ad esempio la Camera di Commercio di Lugano). In tal caso, bisognerà necessariamente instaurare il procedimento presso il foro indicato, a pena di una dichiarazione di incompetenza da parte del giudice diversamente adito. Nel caso in cui, invece, non esistesse un contratto scritto, bisognerà valutare ove instaurare il procedimento, se in Italia od in Iran, a seconda del tipo di prestazione prevista tra le parti.

Tutte le persone fisiche e giuridiche straniere hanno diritto di accedere alla Giustizia locale: da notare che l’accesso alle corti, a differenza che nella stragrande maggioranza degli stati, può essere effettuata anche in via autonoma, e cioè senza il patrocinio di un avvocato, ma questa pratica è ormai quasi abbandonata e comunque sconsigliata.

Il potere giudiziario iraniano viene esercitato dalle Corti di Giustizia sia in base alla legislazione nazionale sia in base ai principi islamici ed è caratterizzato da tre gradi di giudizio. Il primo grado è rappresentato dalle Corti comuni di prima istanza, a cui competono tutte le controversie in ambito civile e penale. Il secondo grado di giudizio spetta alle Corti comuni d’appello, una per ognuna delle 30 province iraniane, a cui compete la decisione sulle sentenze rese dai tribunali di primo grado. Ultimo grado di giudizio, che opera solamente nei casi previsti dalla legge, è quello della Corte Suprema, che conta tre diverse filiali (una a Teheran, una a Qom e una a Mashhad), a cui spetta il controllo di legittimità sulle sentenze emanate dalle corti inferiori. Possono essere sottoposti al sindacato della Corte Suprema in ambito civile i casi di valore superiore a Rial 20.000.000,00 (circa Euro 400,00).

I crediti garantiti da assegni iraniani

In Italia la consegna al creditore da parte del debitore di un assegno a garanzia di un debito è contraria alle norme imperative, ed in considerazione di ciò il patto di garanzia sottostante alla consegna dell’assegno è illegittimo e nullo.

In Iran, invece, l’emissione di un assegno da parte del debitore, da restituire solo qualora quest’ultimo adempia correttamente alla propria obbligazione 'rimanendo nel frattempo in possesso del creditore come titolo esecutivo da azionare in caso di mancato od inesatto adempimento' è pratica pienamente legittima e frequente, soprattutto quando si tratta di contratti di importi rilevanti. Ovviamente l’assegno sarà tratto su una banca iraniana e l’importo previsto sarà in valuta Rial.

Nel caso in cui il creditore italiano avesse ricevuto un assegno iraniano in garanzia e l’intimazione al pagamento fosse rimasta non ottemperata, egli, autonomamente o per mezzo di un procuratore, può portarlo all’incasso presso un istituto di credito locale. Secondo la legge iraniana, la mancanza di fondi nel conto del traente può comportare conseguenze gravissime, sia dal punto di vista civile che da quello penale.

Nello specifico, è previsto il blocco di tutti i conti correnti intestati al debitore nel Paese e la perdita da parte di quest’ultimo del diritto di ricevere prestiti bancari. L’assegno insoluto, inoltre, costituisce per il creditore titolo esecutivo, che potrà essere azionato immediatamente avanti l’Autorità Giudiziaria.

Sotto il profilo penale, l’emissione di un assegno insoluto può comportare la reclusione fino a due anni del debitore ed il divieto di espatrio dal Paese.

Suggerimenti pratici

In Iran non esiste l’istituto della prescrizione, cosicché è possibile esigere un credito in qualsiasi momento. Tuttavia, nel caso in cui esso sia stato garantito da un assegno, quest’ultimo dovrà essere incassato nel termine di 5 anni dalla data apposta sul titolo. La responsabilità penale per l’assegno insoluto, invece, può essere esercitata nel termine di 6 mesi dalla data apposta sul medesimo. In ogni caso, a prescindere dal fatto che il credito sia garantito da un assegno, è cruciale agire quanto prima, in considerazione delle oscillazioni frequenti della valuta iraniana, che è spesso soggetta a fenomeni di svalutazione.

La tutela dei marchi nella Repubblica Islamica dell’Iran è garantita da una normativa interna e dall’adesione del Paese alle maggiori convenzioni internazionali del settore. L’Iran protegge i marchi intesi sia in forma individuale che collettiva, nel duplice profilo di marchi figurativi e di marchi verbali. È di cruciale importanza che l’imprenditore italiano che esporta i propri prodotti in Iran, registri preventivamente il proprio marchio nel Paese. La titolarità in Iran di un marchio commerciale, infatti, implica tutta una serie di diritti, primo dei quali quello di richiedere ed ottenere le licenze per l’importazione di prodotti stranieri: solo l’azienda titolare del marchio - od il suo agente locale munito degli appositi poteri - sono i soggetti legittimati a richiedere le suddette licenze presso il Ministero iraniano del Commercio e dell’Industria. La registrazione di un marchio in Iran può avvenire attraverso due modalità differenti: tramite il c.d. “deposito nazionale” o tramite il c.d. “deposito internazionale”, i cui benefici e le cui modalità si riassumono di seguito.

La registrazione di un marchio in Iran attraverso il deposito nazionale

La tutela dei marchi nel Paese è disciplinata dalla “Legge sulla registrazione dei brevetti, dei disegni industriali e dei marchi (nota1)”. L’imprenditore italiano può richiedere, tramite un suo procuratore, la registrazione del proprio marchio direttamente presso l’Ufficio iraniano per la Proprietà Industriale, corredando la propria domanda di deposito con la riproduzione del marchio e l’indicazione delle classi di riferimento, secondo la Convenzione di Nizza. A questo proposito, è fortemente sconsigliabile affidare lo svolgimento di tali adempimenti ai propri agenti o distributori locali che, se in mala fede, potrebbero qualificarsi come proprietari del marchio al momento del deposito, acquisendone illegittimamente la titolarità. Generalmente non vi sono limitazioni per la registrazione dei marchi stranieri, a meno che non si configuri una delle seguenti condizioni:

  • i marchi siano contrari alla Shari’a (la Legge islamica), all’ordine pubblico o alla moralità;
  • ingenerino confusione con altri marchi;
  • siano similari ad altri marchi già registrati in Iran;
  • siano idonei a confondere il pubblico sulla provenienza, sulla natura o sulle caratteristiche di un prodotto;
  • contengano simboli o emblemi riferibili ad uno stato o ad altre organizzazioni internazionali.

La Legge iraniana tutela altresì il cosiddetto marchio notorio, ovvero quel marchio che, pur non registrato, è talmente diffuso nel mercato da essere associato dai consumatori ad un determinato prodotto. Con riferimento al marchio notorio, la legge prevede il divieto di registrazione di marchi identici o similari ad esso, sia nel caso in qui questi si riferiscano a prodotti/servizi identici o simili a quelli a cui è connesso il marchio notorio, sia che si riferiscano a prodotti diversi: in questo ultimo caso, il divieto opera purché la registrazione del marchio possa danneggiare il titolare del marchio notorio.

In termini procedimentali, il deposito nazionale del marchio si perfeziona con il seguente iter. Dopo la presentazione all’Ufficio marchi, la domanda viene esaminata nel giro di 3-4 mesi. Una volta verificatane l’ammissibilità, l’Ufficio dà luogo alla pubblicazione della domanda sulla Gazzetta Ufficiale dei Marchi. Da questo momento, entro il termine di 30 giorni, i controinteressati alla registrazione possono effettuare un’opposizione alla stessa. Nel caso in cui tale opposizione abbia luogo, al richiedente è consentito un diritto di replica entro il termine di 20 giorni. Scaduti i suddetti termini, il procedimento deve considerarsi concluso e, sulla base della domanda e delle eventuali opposizioni o repliche, l’Ufficio Marchi procede o meno alla registrazione.

Il marchio straniero registrato tramite il c.d. deposito nazionale ha un’efficacia nel Paese eguale a quella di qualsiasi altro marchio iraniano registrato. La registrazione ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile.

La registrazione di un marchio in Iran attraverso il deposito internazionale

A partire dal 25 dicembre 2003, la Repubblica Islamica dell’Iran è divenuta parte contraente dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, aderendo quindi a tutti gli effetti al c.d. Sistema di Madrid. Il Sistema di Madrid prevede che il deposito dei marchi in uno degli stati membri del Sistema stesso, possa, a determinate condizioni, avere piena efficacia anche negli altri stati. Nella fattispecie, per poter registrare un marchio italiano in Iran attraverso la procedura del Sistema, è necessario aver effettuato il deposito del marchio presso qualsiasi Camera di Commercio italiana o presso l’Ufficio della Proprietà intellettuale dell’Unione Europea e richiedere - congiuntamente od anche successivamente - l’estensione della registrazione in Iran, attraverso l’Ufficio dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (ovvero la WIPO), che provvederà conseguentemente alla registrazione del marchio anche nel Paese.

Questo procedimento, benché presenti il vantaggio di poter essere avviato direttamente dall’Italia, è particolarmente farraginoso dal punto di vista temporale: infatti, la trasmissione della domanda di registrazione all’Ufficio iraniano marchi e la sua analisi possono impiegare dai 2 ai 3 anni.

Va anche sottolineato che, una volta completata la registrazione in Iran tramite il deposito internazionale, il marchio non comparirà comunque nel database locale della Proprietà Intellettuale: è infatti necessario che il titolare della registrazione, con una successiva istanza, dia avvio alla c.d. “procedura di conferma”, che consiste in una richiesta di riconoscimento della registrazione internazionale presso l’Ufficio marchi locale. A tale istanza segue il rilascio di un certificato.

In conclusione, preme evidenziare che al fine di garantire al meglio la protezione del proprio marchio nel Paese e, in caso di violazioni, al fine di poter beneficiare al massimo del sistema sanzionatorio previsto dall’Ordinamento interno (nota2), è fortemente consigliabile procedere al deposito del marchio direttamente in Iran attraverso il c.d deposito nazionale, descritto nel primo paragrafo.

nota1: La legge è entrata in vigore il 12 febbraio 2008 ed è stata resa esecutiva dal regolamento del 21 gennaio 2009 dell’Organizzazione statale per la Registrazione dei Documenti e delle Proprietà;

nota2: Nella R.I. dell’Iran sono previste sanzioni severe per la violazione della proprietà intellettuale, che puniscono il colpevole con una multa da Rial 10.000.000 a Rial 50.000.000 e con la reclusione da 91 giorni a 6 mesi.

Attività nel Paese

  • Costituzione di società, branch e joint venture societarie
  • Gare di appalto » Delocalizzazioni produttive
  • M&A e due diligence
  • Missioni commerciali e negoziazioni
  • Contrattualistica conforme alla normativa locale nazionale ed internazionale
  • Tutela e protezione della proprietà intellettuale ed industriale
  • Normativa tecnica
  • Assistenza giudiziale e stragiudiziale
  • Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto internazionale privato
  • Successioni e diritto di famiglia
  • Recupero crediti

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