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La Repubblica libanese è tra i Paesi più piccoli ma al contempo più interessanti del Vicino Oriente.
A fronte di una scarsa disponibilità di materie prime, l'economia del Paese si basa essenzialmente sul settore dei servizi (76% PIL nazionale nel 2019) ed in particolare edilizia, turismo, trasporti e servizi finanziari.
Da svariati anni, il Libano intrattiene salde relazioni con l’Unione Europea, soprattutto a livello commerciale. L’UE rappresenta infatti il principale partner commerciale del Libano, soltanto nel 2022, il 32% delle importazioni in Libano proveniva dall'UE. Inoltre, a dimostrazione della radicata intesa tra il Libano e l’Unione, di recente la Commissione Europea ha varato un nuovo piano di finanziamenti per un valore complessivo di 1 miliardo di euro al fine di rafforzare – nel triennio 2024-2027 - le politiche sociali libanesi.
Un importante aspetto che l’investitore italiano deve prendere in considerazione nel caso in cui volesse aprirsi alla realtà commerciale libanese è rappresentato dall’esistenza dell’accordo bilaterale Italia-Libano, in materia di reciproca promozione e protezione degli investimenti.
Da un punto di vista commerciale, il Libano rappresenta un Paese fortemente attrattivo in ragione delle politiche adottate con l’Unione Europea. Infatti, dal 2006 l’UE e la Repubblica libanese sono legati da un accordo euromediterraneo di associazione, ispirato ad uno spirito di collaborazione economica e sociale nonché ad una logica di progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, servizi e capitali. Tale accordo è stato progressivamente attuato tra il 2006 ed il 2014. Nel novembre 2010, l'UE e il Libano hanno inoltre sottoscritto un protocollo che istituisce un meccanismo di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'accordo di associazione.
Per ciò che concerne le importazioni e le esportazioni tra la comunità europea e la Repubblica libanese dei prodotti industriali, l’accordo prevede una esenzione dall’applicazione dei dazi doganali nonché degli oneri equivalenti anche di carattere fiscale, esenzione che può essere derogata in caso di particolari situazioni di instabilità economica. Infatti, a titolo esemplificativo, nel triennio 2019-2022 il Libano ha ripristinato – in deroga agli accordi internazionali, tra cui quello di associazione con l’UE – un dazio del 3% applicato ai prodotti soggetti a IVA. Tale accordo prevede inoltre il reciproco impegno a non introdurre alcun tipo di restrizione quantitativa o equivalente sulle merci oggetto di scambio. Per ciò che concerne il commercio agroalimentare – anch’esso coinvolto nel progressivo processo di liberalizzazione degli scambi - l’Unione Europea esporta in Libano principalmente animali vivi, cereali e formaggio mentre le esportazioni libanesi riguardano per lo più prodotti ortofrutticoli, tabacco e frattaglie animali.
Il totale degli scambi di merci tra l'UE e il Libano nel 2022 è stato di 6,26 miliardi di euro.
Il contratto di rappresentanza commerciale in Libano trova espressa regolamentazione nel Decreto-legge n.34 del 1967 ed è ispirato ad una spiccata logica garantista.
Dal punto di vista soggettivo, la legge libanese individua l’agente commerciale in due differenti categorie, una generale e l’altra particolare. Da un punto di vista generale, l’agente è colui che svolge professionalmente, regolarmente ed in modo indipendente, trattative commerciali finalizzate alla conclusione di contratti di compravendita, locazione e fornitura di servizi e, se del caso, realizzare tali operazioni in nome e per conto del preponente. La seconda categoria di agente disciplinata riguarda invece i c.d. rappresentanti esclusivi, i quali si occupano di svolgere trattative finalizzate alla vendita, in proprio nome, di beni acquistati in virtù di uno specifico contratto che li nomina agenti o distributori esclusivi.
L’agente commerciale, al fine di poter esercitare la propria attività nel paese, deve necessariamente avere la propria sede commerciale in Libano. Inoltre, se è persona fisica deve essere in possesso della cittadinanza libanese. Nel caso di una società di persone o di una società a responsabilità limitata, la nazionalità libanese deve appartenere: (i) alla maggioranza dei soci (ii) alla persona autorizzata a stipulare accordi in nome e per conto della società. In aggiunta, la maggioranza del patrimonio / capitale sociale deve essere detenuta da cittadini libanesi.
Nel caso di società per azioni la legge libanese prevede che: (i) le azioni che operano come rappresentanti commerciali debbano essere necessariamente nominali (ii) la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da cittadini libanesi (iii) 2/3 dei membri del CdA, il Direttore Generale e le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere di cittadinanza libanese.
Secondo la legge libanese, il contratto di agenzia deve necessariamente avere forma scritta. Tuttavia, non è prevista alcuna sanzione derivante dalla mancanza di tale requisito, pertanto se ne desume che la forma scritta abbia solo effetti pubblicitari.
Infine, per ciò che concerne la legge applicabile in caso di controversie, è ritenuto pacifico che le disposizioni contenute nel decreto-legge 34/67 siano di ordine pubblico e che trovino applicazione ogni qualvolta il contratto di agenzia debba essere eseguito in Libano.
Il contratto di franchising – al pari di quello di agenzia – rappresenta una delle forme contrattuali più utilizzate in ambito commerciale. Negli ultimi quindici anni, tale fattispecie contrattuale è stata coinvolta processo evolutivo progressivo uno sviluppo significativo negli ultimi quindici anni.
Sebbene la legge libanese non preveda alcuna regolamentazione specifica del contratto di franchising – il quale resta naturalmente assoggettato alla disciplina codicistica libanese dei contratti in generale - è possibile rinvenire una disciplina di soft law contenuta nel codice etico varato dall’Associazione Libanese sul Franchising, istituita nel 2006.
Il franchising viene inquadrato dal summenzionato codice quale strumento di commercializzazione di beni e/o servizi e/o tecnologie, radicato su di stretta e continua collaborazione tra imprese indipendenti, sulla base del quale il Franchisor concede ai suoi affiliati il diritto – e l’obbligo – di svolgere attività commerciali in conformità alle istruzioni ed alle modalità loro impartite. Dietro un corrispettivo finanziario diretto o indiretto, l’affiliato potrà utilizzare il nome commerciale del franchisor, il know-how ed il marchio, nonché tutti i metodi commerciali e tecnici ed altri diritti di privativa di proprietà intellettuale.
Data la stretta correlazione tra il contratto di franchising e la tutela della proprietà intellettuale, risulta necessario conciliare tale fattispecie con la legislazione nazionale in materia di diritto d’autore, disciplinato dalla Legge n.95 del 1999, e la proprietà industriale sancita nella Risoluzione n. 2385, emessa il 17 gennaio 1924, e modificata dalla legge del 31 gennaio 1946.
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