Consulenza legale internazionale per investimenti

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La Giordania, ufficialmente Regno Hascemita di Giordania, si caratterizza per mantenimento di solide relazioni diplomatiche con l'Occidente – nonché con i Paesi del Golfo Persico – le quali costituiscono, infatti, il pilastro fondamentale della politica estera giordana, permettendo al Paese di ottenere un primato di stabilità nella Regione mediorientale.

L'economia giordana si basa principalmente sul settore terziario, in particolare sui servizi pubblici, sulla finanza e sul turismo. Quest'ultimo, insieme alle rimesse dei lavoratori emigrati ed all'export di fosfati e potassio, rappresenta una delle principali fonti di entrate valutarie.

La Giordania è, inoltre, tra i Paesi fondatori della Lega Araba e dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica, distinguendosi per il suo elevato indice di sviluppo umano e posizionandosi come un'economia a reddito medio-alto. Tale progresso economico e sociale ha permesso alla nazione di essere percepita come un'oasi di stabilità, attraendo numerosi investitori da tutto il mondo.

La normativa valutaria, infatti, essendo liberale, permette la rimessa all’estero senza restrizioni di utili, capitale estero investito e proventi derivanti dalla liquidazione di progetti. Analogamente, non vi sono limitazioni per la rimessa all’estero di retribuzioni e compensazioni di dirigenti e dipendenti stranieri.

La Giordania ha, poi, aderito agli Articles of Agreement del Fondo Monetario Internazionale, nonché ha stipulato Accordi di libero scambio con la maggior parte dei suoi partner commerciali, consolidando la sua posizione come nodo commerciale di rilevanza internazionale.

In questo senso i rapporti della Giordania con le Organizzazioni Internazionali si sono rivelati estremamente costruttivi, tenuto conto delle linee tracciate dal Fondo Monetario e dalla Banca Mondiale indirizzate alla liberalizzazione del commercio, all’integrazione regionale e globale, alla ridefinizione del ruolo dello Stato, all’attuazione di ampi programmi di privatizzazione, all’incoraggiamento degli investimenti produttivi orientati alle esportazioni e alla riduzione del tasso di disoccupazione e di povertà.

Lo Studio Legale de Capoa & Partners, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale, è in grado di offrire - agli imprenditori interessati a cogliere le opportunità offerte dalla Giordania - una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico giordana.

La Giordania - grazie alla sua politica economica orientata all'attrazione di capitali stranieri ed alla diversificazione dei partner commerciali, nonché alla sua posizione strategica come porta d’accesso all'area del Medio Oriente e Nord – costituisce una significativa opportunità per gli imprenditori, italiani e stranieri, interessati ad investire all’estero.

La disciplina in materia di investimenti esteri è regolata dall’Investment Promotion Law (IPL) (l.n. 16/1995), dal Regolamento 54/2000, nonché dalle Leggi nn. 67 e 68/2003, le quali prevedono una serie di incentivi fiscali, esenzioni ed agevolazioni per gli investitori esteri.

La IPL ha, poi, individuato taluni settori come prioritari e beneficiari di notevoli agevolazioni. In particolare:

  • Settore industriale
  • Agricoltura
  • Turismo
  • Settore ospedaliero
  • Trasporti marittimi e terrestri
  • Information technology
  • Energetico e petrolifero

L'investitore straniero può accedere liberamente al mercato giordano senza particolari restrizioni legate alla nazionalità, ad eccezione di alcuni settori come quello immobiliare, turistico e bancario.

La grande apertura da parte della Giordania nei confronti degli investimenti stranieri, si evince altresì dall’istituzione di sei Zone Economiche Speciali (c.d. “ZES”), ossia aree con infrastrutture e spazi per le attività, che, attraverso l’applicazione di incentivi fiscali per le imprese che vi sono situate, mirano alla creazione di condizioni di vantaggio per l’avvio di nuove attività imprenditoriali o, appunto, per attrarre investitori stranieri.

A titolo esemplificativo, sono previste esenzioni dall’imposta sulle vendite, esenzioni dai dazi doganali per tutti i beni importati per la realizzazione delle attività economiche, nessun limite all’uso di dipendenti stranieri ed esenzione dal pagamento dei contributi sociali. È altresì riconosciuta la possibilità di costituire società a piena partecipazione straniera.

Dal 1998, inoltre, la Giordania è membro della Greater Arab Free Trade Area (GAFTA), nonché della Pan-Arab free trade area (PAFTA), comprendente gli stessi Paesi ad esclusione dell’Algeria ma con l’adesione della Tunisia.

Con riferimento al piano unionale i rapporti con la Giordania hanno ottenuto un'evoluzione significativa negli ultimi decenni, caratterizzata dal raggiungimento di accordi finalizzati a promuovere ed agevolare gli scambi commerciali.

Nel 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha, poi, adottato delle direttive per un negoziato finalizzato alla creazione di un'area di libero scambio globale con la Giordania (c.d. “Deep and Comprehensive Free Trade Area”, DCFTA). Sebbene, ad oggi, i negoziati non siano ancora iniziati, la DCFTA ha come obiettivo quello di superare gli ostacoli posti dall’attuale regolamentazione dell’Accordo di Associazione – sottoscritto nel 1997 tra l’UE e la Giordania per l’istituzione della zona di libero scambio - in particolare nell’ambito del commercio dei servizi, degli appalti pubblici, dei diritti di proprietà intellettuale e della protezione degli investimenti.

L’imprenditore che intende investire in Giordania dovrà provvedere altresì alla registrazione del proprio marchio.

In Giordania, la proprietà intellettuale è protetta da una serie di atti legislativi diversi, tra cui la legge sul diritto d’autore, la legge sui marchi, la legge sui brevetti, la legge sui disegni industriali, la legge sui segreti commerciali e la legge sulla concorrenza sleale; nonché i relativi regolamenti e istruzioni ministeriali. Insieme, contribuiscono a creare un sistema completo di diritti di proprietà intellettuale. L’esperienza della Giordania nel campo della protezione dei marchi è iniziata già nel 1952, con l’istituzione della prima legge sui marchi.

Il periodo di validità di un marchio è di dieci anni dalla data di registrazione, rinnovabile per periodi analoghi a tempo indeterminato.

Prima di registrare il proprio marchio, è auspicabile svolgere non solo una ricerca di anteriorità sull’esistenza, o meno, di un identico – o troppo simile – marchio già registrato in Giordania, ma, nello stesso tempo, anche un accurato studio sulla translitterazione in arabo del marchio che si intende registrare. Potrebbe infatti verificarsi che un marchio considerato di particolare appeal nella propria lingua potrebbe assumere un significato del tutto differente se riportato pedissequamente in arabo. In ultimo, la Legge sui Marchi in Giordania conferisce al proprietario di un marchio il diritto di utilizzare il proprio marchio, ovvero di vendere, ipotecare e concederlo in licenza. Il contratto di licenza – secondo la legge giordana – è soggetto al requisito di forma scritta e deve essere registrato presso l'Ufficio di Registrazione dei Marchi del Ministero dell'Industria e del Commercio. Il contratto è valido anche se ha non ha ad oggetto l’intero prodotto bensì una parte di esso, tuttavia, la durata non può superare il periodo di registrazione del marchio.

In Giordania, il contratto di agenzia è regolamentato dal Codice del Commercio e dalla Legge sugli Agenti Commerciali e gli Intermediari n. 28 del 2001. Quest’ultima definisce in modo ampio la figura dell'agente commerciale, comprendendo diverse categorie di intermediari, come gli agenti commissionari, gli agenti che distribuiscono a proprio nome (distributori) e gli agenti che distribuiscono per conto di una società straniera o di un commerciante con sede al di fuori della Giordania (agenti commerciali).

Il Codice Commerciale giordano definisce l'agenzia commerciale come un rapporto giuridico in cui un agente opera per conto di un preponente. Tuttavia, i concetti di agenzia commerciale ed altri accordi di intermediazione, come la distribuzione, non sono chiaramente distinti all’interno dell’ordinamento giuridico giordano.

Tale ambiguità legislativa può, certamente, generare incertezze per gli imprenditori, con riferimento alla determinazione e qualificazione dei rapporti contrattuali. Per questo motivo è fondamentale che gli imprenditori e i professionisti del commercio in Giordania si avvalgano di consulenze specializzate che possano fornire chiarezza e guidarli nella gestione delle loro pratiche di agenzia.

In questo senso lo Studio Legale de Capoa, offre una consulenza completa e rapida nella gestione nelle trattative commerciali e nelle operazioni societarie nel territorio giordano.

Gli agenti commerciali in Giordania sono soggetti a specifici requisiti di nazionalità e registrazione. presenza di un ufficio in Giordania.

Il ruolo di agente può essere ricoperto sia da una persona fisica che da una persona giuridica, purché con cittadinanza / sede legale giordana. Oltre al requisito di nazionalità, un agente commerciale deve essere debitamente registrato presso il Registro degli Agenti Commerciali del Ministero dell'Industria e del Commercio.

Il diritto giordano non ammette la figura del sub-agente, dovendo l’agente adempiere di persona agli obblighi contrattuali. La legge non concede eccezioni o discrezionalità in tal senso.

Con riferimento, poi, al diritto alla provvigione dell’agente, la legge non impone limiti quantitativi specifici (in via generale, viene pattuita una percentuale sul valore economico del contratto). L’ordinamento giuridico giordano, inoltre, non subordina il diritto a riscuotere la provvigione alla conclusione dell’affare. In questo senso, un agente incaricato può, legittimamente, reclamare una provvigione per tutti i contratti conclusi con i soggetti situati all'interno dell'area designata o con i clienti specificati, indipendentemente dal fatto che non abbia partecipato concretamente alla transazione.

La legge non definisce il momento esatto in cui la provvigione deve essere corrisposta. Tale pagamento potrebbe avvenire al termine dell'esecuzione della transazione da parte del fornitore, ma in assenza di una diversa previsione contrattuale, è consuetudine che il preponente effettui la liquidazione delle provvigioni su base mensile.

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