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Questo sito web mira a fornire informazioni legali utili per quelle persone fisiche o giuridiche che desiderano iniziare qualsiasi tipo di relazione con l'Ungheria - concentrandosi su alcuni aspetti legati al diritto internazionale ed al diritto commerciale domestico. Questo sito non intende descrivere in maniera esaustiva il diritto internazionale o il diritto commerciale domestico, ma semplicemente porre attenzione sugli aspetti più pratici ed interessanti per quelle persone fisiche o giuridiche che desiderano intraprendere rapporti d’affari con il Paese. Questo sito web non ha contenuto politico: è libero ed aperto a tutti i soggetti che intendono dare un contributo nel campo del diritto civile, commerciale ed amministrativo. Per qualsiasi informazione, chiarimento o suggerimento, potete contattarci all'indirizzo: mail@decapoa.com
L'Ungheria è Stato membro dell'Unione Europea dall'anno 2004 e membro dello spazio Shenghen dal 2007, ma, a differenza di altri Paesi limitrofi, non ha però adottato la Moneta Unica, per cui la divisa nazionale rimane il Fiorino Ungherese (HUF).
Le ragioni della attrattività dell'Ungheria sono molteplici: il Paese da sempre si presenta come naturale interlocutore e ponte di collegamento tra l'Europa Occidentale e quella Orientale, nonché l'Area Balcanica; dal punto di vista della logistica rappresenta - per via della sua collocazione geografica - una eccellente piattaforma per le imprese che sono interessate ad operare nell'Est Europa e nei Balcani, e viceversa; il sistema bancario è ottimo, così come è di elevato standing il sistema dei servizi, inclusi quelli di natura finanziaria; ha un eccellente sistema di incentivi, sia economici che fiscali, per attrarre gli investitori stranieri; ha un ottimo grado di scolarizzazione, e manodopera specializzata, con un costo del lavoro molto basso; ha una Pubblica Amministrazione efficiente, e la possibilità di interloquire con l'Amministrazione Fiscale, con il sistema del "ruling preventivo"; il quadro giuridico è stabile ed in linea con le legislazioni europee più avanzate.
Il nostro sito si prefigge l'obiettivo di fornire commenti ed analisi - dal punto di vista tecnico - sui principali istituti giuridici del Paese, e, più in generale, sull'Ordinamento ungherese, anche per quanto riguarda talune problematiche connesse alla pre-negoziazione ed alla negoziazione vera e propria, in modo da offrire vere e proprie "linee guida", senza alcuna pretesa di completezza, con l'accompagnamento di (si spera) utili suggerimenti pratici.
Lo Studio Legale de Capoa & Partners, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale nonché agli stretti rapporti di collaborazione che intrattiene con qualificati professionisti locali ed ai collaboratori interni madrelingua, può offrire agli imprenditori interessati una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico ungherese.
Qualora i prodotti e le tecnologie qualificabili come "dual use", provengano da uno Stato Membro e siano esportati o trasferiti in Ungheria, non occorre acquisire alcuna autorizzazione. Solo per una serie di prodotti direttamente collegati alla produzione ed alla gestione di materiale militare e di armi chimiche rimane necessario chiedere una preventiva autorizzazione all'autorità statale competente.
L’imprenditore straniero che desideri investire in Ungheria dovrà preliminarmente assicurarsi di aver provveduto a registrare il proprio marchio o il proprio brevetto, così da poter godere appieno degli strumenti riconosciuti dall’ordinamento a tutela della proprietà intellettuale.
L'Ungheria è parte di numerosi accordi in materia di tutela della proprietà intellettuale tra cui il Protocollo di Madrid; inoltre, essendo Stato membro dell'Unione Europea, essa è firmataria della Convenzione sul brevetto europeo. Ai sensi della legge ungherese i marchi sono protetti se registrati presso l'ufficio nazionale Brevetti e Marchi o presso il World Intellectual Property Organization. La protezione del marchio registrato ha una durata di dieci anni mentre la protezione accordata ai brevetti ha una durata di venti anni. La legge Ungherese riconosce inoltre la brevettabilità dei processi di produzione.
Prima di registrare il proprio marchio, si consiglia di svolgere, non solo, una verifica sull’esistenza o meno di un altro marchio già registrato nel Paese identico o troppo simile, ma anche, un accurato studio sulla relativa traslitterazione in ungherese, per evitare che un marchio considerato particolarmente attrattivo nella propria lingua assuma in ungherese un significato del tutto diverso. Si deve ricordare, infine, che per procedere alla registrazione del brevetto, sia i cittadini che le ditte straniere devono avvalersi necessariamente di un rappresentante in loco che può essere anche un avvocato ungherese.
Come si rilevava poc'anzi, grazie alla sua ubicazione geografica, nel centro dell'Europa, e quindi delle grandi reti di comunicazione, non solo stradale e ferroviaria, ma anche delle idrovie l'Ungheria è uno dei Paesi più appetibili come "hub" per chiunque si accinga a realizzare programmi di penetrazione commerciale dall'Occidente all'Oriente, e viceversa.
In questo senso, una delle scelte naturali e più logiche è quella di nominare agenti in loco che possano occuparsi dello sviluppo della commercializzazione di un determinato prodotto o servizio non solo all'interno del Paese ma anche nei Paesi limitrofi di interesse. Procediamo quindi nell'analisi di questo importante tipo di contratto. La disciplina principale del contratto d'agenzia e dei rapporti con gli agenti commerciali era costituita, fino al marzo 2014, dalla legge n. CXVII del 2000 con cui l'Ungheria aveva sostanzialmente recepito la Direttiva n.653/86/CE sugli agenti di commercio, allineando la propria legislazione nazionale a quella degli altri Stati Membri, specialmente in quanto a standard protettivi minimi dell'agente commerciale, considerato parte debole del rapporto.
A seguito della riforma del codice civile, entrata in vigore il 15 marzo 2014, la legge n. CXVII del 2000 è stata abrogata ed il contratto di agenzia è oggi integralmente disciplinato dalle norme del nuovo codice civile. Il nuovo Codice Civile Ungherese si discosta dalla logica della legge CXVII del 2000 e della Direttiva europea sugli agenti commerciali indipendenti, poiché non regola in forma autonoma il contratto di agenzia commerciale.
Il nuovo Codice Civile ungherese prevede, invece, l'esistenza di un contratto di intermediazione (“közvetitői szerződés”) la cui disciplina ha carattere generale, regolando tutti i rapporti aventi ad oggetto lo svolgimento di attività finalizzata alla conclusione di un contratto tra un mandante/preponente ed un terzo. Il codice distingue ora tra due tipi di contratti di intermediazione: un contratto di intermediazione non continuativo (“nem tartós közvetitői szerződés”) a cui si applica la disciplina del mandato, ed un contratto di intermediazione continuativo (“tartós közvetitői szerződés”) a cui si applicano alcune disposizioni speciali che risultano essere fondamentalmente una trasposizione della direttiva 653/86/CE.
Quando un’azienda straniera intende stipulare un accordo con un agente in Ungheria, deve valutare con attenzione l’opportunità di utilizzare, quale legge applicabile al rapporto, la legge ungherese, tenendo peraltro a mente che il nuovo Codice Civile, non ha recepito alcune disposizioni della direttiva 653/86/CE ovvero quelle relative alla commissione spettante all'agente commerciale indipendente (articoli 6-12 della direttiva).
Le disciplina della commissione spettante all'agente commerciale indipendente è prevista oggi dal Decreto del Governo 65/2014 (III.13.), il quale concerne in generale la commissione spettante al mediatore nell'ambito di un contratto di intermediazione continuativo. L'azienda straniera dovrà considerare, inoltre, che la stipula di un contratto d'agenzia in Ungheria può richiedere l'adozione di particolari formalità in determinati settori, ad esempio quello farmaceutico o chimico, e sarà perciò sottoposta a vincoli o requisiti derivanti da specifiche norme amministrative e fiscali.
Occorre rilevare che le disposizioni del nuovo Codice Civile e del Decreto del Governo 65/2014 (III.13.) si applicano esclusivamente ai contratti conclusi successivamente il 15 marzo 2014; i rapporti di agenzia commerciale indipendente sorti precedentemente continuano invece ad essere regolati dalle disposizioni della legge CXVII del 2000 e dal Codice Civile del 1959 con le relative successive modifiche; ai sensi della previgente disciplina, le parti potevano fissare liberamente il contenuto del contratto e stabilire la durata del loro rapporto, ma vi erano alcune norme della legge ungherese - stabilite al fine di garantire una maggiore protezione all'agente - che erano imperative ed inderogabili, tra le quali il dovere di corrispondere all'agente una indennità di fine rapporto, calcolata sulla base dell'ammontare delle provvigioni perdute dall'agente a causa dell'avvenuta interruzione del rapporto e l'obbligo del preponente di corrispondere all'agente una provvigione dovuta quando il contratto negoziato fosse stato concluso in conseguenza della attività dell'agente o se il preponente avesse concluso un contratto con un cliente acquisito precedentemente dall'agente per un contratto analogo. E' necessario infine sottolineare che all'azienda straniera che stipuli un contratto d'agenzia con un agente ungherese che sia una persona giuridica, converrà inserire nel contratto una clausola che preveda la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere le eventuali controversie. Quando invece si stipula un contratto con un agente persona fisica si deve ricordare che l'agente dovrà necessariamente essere convenuto davanti al Giudice del Paese in cui si trova il suo domicilio, mentre le parti potranno stabilire la competenza di un Giudice diverso solo in virtù di un accordo posteriore all'insorgere della controversia.
In Ungheria, differentemente da altri Stati specialmente membri dell'Unione Europea, le controversie in materia di agenzia commerciale non sono riservate alla competenza funzionale del giudice del lavoro, nemmeno nel caso in cui l'agente operi come persona fisica: il giudice del lavoro sarà competente solo se ricorrano esattamente gli estremi del lavoro dipendente.
L’Ungheria, come molti ordinamenti, fino alla recente riforma del codice civile entrata in vigore il 15 marzo 2014 non conosceva alcuna legge che regolasse specificamente il contratto di distribuzione; per questo motivo per la disciplina del contratto di distribuzione sarebbe stato necessario fare riferimento ai modelli contrattuali adottati nella pratica internazionale, alle norme sui contratti in generale già presenti nel Codice Civile Ungherese e alle norme previste dalla legge in materia di agenzia in quanto applicabili.
A seguito della riforma, il codice civile ha introdotto una nuova sezione specificamente dedicata al contratto di distribuzione ed appunto l'investitore straniero che voglia stipulare un contratto con un distributore ungherese, dovrà valutare bene se sia conveniente scegliere di regolare il proprio contratto con la legge Ungherese, la quale prevede oggi alcune norme imperative che pongono specifici obblighi in capo alle parti.
Le nuove norme del codice definiscono il contratto di distribuzione quale contratto ai sensi del quale un fornitore assume l'obbligo di vendere beni mobili materiali ad un distributore, il quale, a sua volta, si impegna a ad acquistare i prodotti del fornitore ed a venderli a proprio nome e per proprio conto.
A fronte di ciò la legge prevede specifici doveri in capo alle parti, tra cui quello posto a carico di entrambe di proteggere il buon nome e l'immagine del prodotto. Il fornitore ha inoltre obblighi informativi relativamente al prodotto ed il diritto di fornire istruzioni al distributore su come promuovere la distribuzione. A tal fine egli potrà anche, a fronte di un pagamento, fornire al distributore il materiale pubblicitario necessario per promuovere le vendite del prodotto. Il distributore dovrà invece attenersi alle istruzioni del fornitore, anche quando le stesse siano irragionevoli ma il fornitore vi insista (posto che se il distributore abbia messo preventivamente in guardia il fornitore sulla irragionevolezza delle istruzioni, sarà il fornitore ad essere ritenuto responsabile per tutti i danni causati a terzi). Nel caso le istruzioni siano invece in contrasto con la legge o con norme amministrative, pericolose per la sicurezza o lesive dei diritti di proprietà altrui, il distributore ha il vero e proprio dovere di rifiutarsi di adempiere. Il codice specifica, inoltre, che le disposizioni in materia di contratti di distribuzione si applicano, mutatis mutandis, anche ai contratti di fornitura di servizi.
Per il resto, il contenuto del contratto di distribuzione rimane rimesso alla libertà contrattuale delle parti e non sono richieste particolari formalità per la sua conclusione: la forma scritta non è condizione di validità dell'accordo. Chi promuova la vendita di un prodotto in Ungheria è inoltre obbligato a conformarsi alle disposizioni imperative di legge in materia pubblicitaria, le quali vietano determinate forme di pubblicità, tra cui quella subliminale.
Anche in questo caso, converrà valutare infine se inserire nel contratto di distribuzione una clausola che preveda la competenza esclusiva di un collegio arbitrale per decidere le eventuali controversie ed evitare di vedersi convenuti davanti ad un giudice ungherese.
Il franchising è stato per molto tempo un contratto poco utilizzato in Ungheria; tuttavia, negli ultimi anni si è progressivamente affermato, soprattutto per i marchi più famosi e rinomati. In particolare, l'Ungheria ha delle buone potenzialità per lo sviluppo di reti franchising nel settore dell'abbigliamento, molto apprezzate dai consumatori ungheresi, soprattutto da parte dei giovani.
Oggi, il contratto di franchising è definito dal codice civile ungherese come un contratto in base al quale una persona detta franchisee si impegna a produrre e fornire (in suo nome e per suo conto) i beni ed i servizi in virtù di una concessione in favore di un soggetto detto franchisor, attraverso l'utilizzo di beni immateriali quali l'immagine del marchio, il know-how ecc., di proprietà di quest'ultimo.
Il franchisor è tenuto a garantire al franchisee il diritto di utilizzare per fini commerciali il proprio marchio e di commercializzare i propri prodotti utilizzando la formula commerciale da lui già sperimentata sul mercato. In cambio il franchisee si impegna a versare periodicamente al franchisor una somma di denaro calcolata sul suo fatturato. Inoltre, il franchisor si impegna a garantire al franchisee l'uso ininterrotto dei beni immateriali di cui sopra per l'intera durata del contratto, mentre il franchisee adotta tutte le misure necessarie per tutelare il know-how messo a sua disposizione.
Le norme del codice civile riformato si applicano a tutti i contratti conclusi dopo il 15 marzo 2014.
In ogni caso, anche prima della recente riforma, l'Associazione Franchising Ungherese aveva da tempo riconosciuto sia lo Statuto, sia il Codice Etico della Federazione Europea Franchising che era stato incorporato nel "Codice Etico Ungherese". In base a tali atti, l'Associazione Ungherese di Franchising, negli anni, ha emanato molti provvedimenti classificabili come strumenti di soft law di cui è particolarmente noto soprattutto il n. 2002/1 "Regolamento sull'obbligo di fornire informazioni sul contenuto del sistema prima di firmare".
Si precisa, tuttavia, che il nuovo Codice Civile Ungherese, a differenza delle leggi europee e di molti Paesi al di fuori degli Stati Uniti, non prevede specifici obblighi di informativa e di divulgazione precontrattuale a carico del franchisor e nei confronti del franchisee. Pertanto, sotto questo profilo, potrebbe essere vantaggioso per un franchisor che intende creare una rete di Franchising in Ungheria scegliere come legge applicabile ai rapporti contrattuali, la legge ungherese. Il codice civile ungherese, ad oggi, prevede solo l'obbligo di agire in buona fede nell'effettuare i report o segnalazioni ed alcuni specifici obblighi di sicurezza riguardanti la rete creata.
Un'altra peculiarità introdotta dall'art. 6:381 del Codice Civile consiste nell’applicare al contratto di franchising, nel caso di recesso, il medesimo periodo minimo di preavviso previsto dalla direttiva 653/86/CE in materia di agenzia commerciale, che si riassume come segue:
A prescindere dalle norme novellate del Codice Civile, al contratto di Franchising in Ungheria si applicano anche le norme previste dalla normativa comunitaria sui limiti alla conclusione di accordi verticali di violazione delle regole di concorrenza, che mantengono carattere imperativo.
Ad oggi, quindi, chi vuole creare una rete di Franchising in Ungheria dovrà tenere presente che al contratto si applicano sia alcune disposizioni imperative di origine europea sia le norme imperative ungheresi in materia di Franchising.
Si sottolinea che una società straniera che intende creare una rete in franchising in Ungheria dovrà inserire nel contratto una clausola che prevede la competenza esclusiva di un collegio arbitrale competente a conoscere e a dirimere eventuali controversie sorte.
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