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Questo sito web mira a fornire informazioni legali utili per quelle persone fisiche o giuridiche che desiderano iniziare qualsiasi tipo di relazione con la Tunisia - concentrandosi su alcuni aspetti legati al diritto internazionale ed al diritto commerciale domestico. Questo sito non intende descrivere in maniera esaustiva il diritto internazionale o il diritto commerciale domestico, ma semplicemente porre attenzione sugli aspetti più pratici ed interessanti per quelle persone fisiche o giuridiche che desiderano intraprendere rapporti d’affari con il Paese. Questo sito web non ha contenuto politico: è libero ed aperto a tutti i soggetti che intendono dare un contributo nel campo del diritto civile, commerciale ed amministrativo. Per qualsiasi informazione, chiarimento o suggerimento, potete contattarci all'indirizzo: mail@decapoa.com
La Tunisia, con la sua fiorente attività commerciale, ha sempre presentato caratteristiche ideali per gli investimenti stranieri, grazie alla sua localizzazione strategica, ad una normativa particolarmente favorevole in materia di incentivi ed al basso costo dei fattori di produzione. Nell’ultimo decennio si è pertanto assistito ad un rilevante ed articolato processo di delocalizzazione di un numero sempre maggiore di imprese straniere nel Paese nordafricano.
Di notevole importanza è l’affaccio sempre più frequente su questo mercato di potenziali investitori stranieri, aziende e multinazionali, interessati al settore delle energie rinnovabili e a quello della meccanica ad alto valore aggiunto, che costituiscono attualmente i settori prioritari sui quali puntano le Autorità tunisine.
Per quanto riguarda l’assetto politico, protettorato francese, la Tunisia dal 1956 è una repubblica presidenziale, forma di governo che la avvicina sicuramente ai principali Paesi Europei. Inoltre, la nuova Costituzione, approvata il 26 gennaio 2014, segna senza dubbio un positivo punto di svolta per quanto riguarda la tutela dei diritti civili e la divisione dei poteri, così da garantire al massimo la stabilità politica all’interno di un Paese così ricco di opportunità.
Partendo dai presupposti sopradescritti, il presente sito si propone di fornire alcuni suggerimenti alle imprese straniere desiderose di cogliere le opportunità offerte dalla Tunisia, così che queste ultime possano al meglio calibrare le proprie strategie commerciali.
In tal senso, le aziende interessate al Paese potranno trovare all’interno del sito non solo una sintesi dei più diffusi contratti commerciali esistenti in Tunisia, ma, al contempo, anche alcuni utili consigli che dovrebbero essere necessariamente tenuti a mente prima di concludere un qualsivoglia contratto che esplichi la propria efficacia nel Paese.
Lo Studio Legale de Capoa & Partners, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale nonché agli stretti rapporti di collaborazione che intrattiene con qualificati professionisti locali ed ai collaboratori interni madrelingua, può offrire agli imprenditori interessati una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico tunisina.
Gli investitori stranieri che vogliono cogliere appieno le numerose opportunità offerte dal mercato tunisino possono farlo attraverso la conclusione di contratti di agenzia con persone fisiche di nazionalità tunisina o con società costituite secondo la legge tunisina.
Una volta stipulato il contratto di agenzia in forma scritta, è necessario depositare, presso l’amministrazione centrale del Ministero del Commercio, una dichiarazione conforme al progetto di investimento, sottoscritta dall’agente o rappresentante di commercio.
Salvo in rare eccezioni, è vietata la conclusione di contratti di agenzia in forma esclusiva per far sì che non vengano minate le regole della concorrenza. Per quanto riguarda la scelta della legge applicabile, questa è lasciata alla libertà delle parti.
Pertanto, l’investitore straniero, qualora voglia concludere contratti di agenzia, deve tenere presente che il Codice del Commercio tunisino non prevede per l’agente alcuna indennità di fine rapporto in caso di scioglimento del contratto, salvo patto contrario, mentre è prevista un’indennità di natura risarcitoria solo in caso di scioglimento anticipato del contratto per causa a lui non imputabile.
Sebbene il contratto di distribuzione non sia un punto di forza dell’economia tunisina, concentrata soprattutto sulla vendita al dettaglio, il Governo tunisino, da alcuni anni, sta incentivando la creazione di reti di distribuzione su scala nazionale per far fronte all’apertura del mercato e alla concorrenza dei prodotti stranieri.
Ciò premesso, in Tunisia non sono richieste specifiche autorizzazioni, salvo che per i settori riguardanti bevande alcooliche, ascensori, agenti immobiliari, pubblicità. Anche in questo ambito sono vietati i contratti in forma esclusiva e rimane l’obbligo dell’ottenimento della licenza da parte delle autorità competenti.
È bene tenere presente che, qualora l’investitore straniero voglia concludere contratti di distribuzione sul territorio tunisino, dovrà dare comunicazione di inizio attività al Ministero del Commercio entro un mese dal suo inizio. Inoltre, qualora la distribuzione avvenga per via telematica o elettronica, l’investitore straniero dovrà accludere alla comunicazione il contratto stipulato per l’utilizzo del sito internet.
Tra l’altro, in particolare, la legge 99-41 definisce in capo all’operatore commerciale l’obbligo di prestare garanzia sul prodotto o assistenza post-vendita e disciplina la trasparenza della concorrenza attraverso la regolamentazione della vendita diretta produttore-consumatore per impedire che il primo entri in concorrenza con i suoi distributori. In pratica è conferita al produttore la facoltà di fungere anche da distributore purché rispetti le regole della concorrenza leale.
Ad ogni modo, esiste una lista di settori in cui la vendita al dettaglio deve essere necessariamente distinta da quella all’ingrosso. Tra questi sono individuati i seguenti: ortofrutticolo, prodotti ittici e alimentari, bevande al consumo, tessile, calzature, materiale elettrico, libri, ferramenta, materiale informatico.
Tenuto conto del fatto che, in alcuni Paesi – tra i quali i Paesi membri dell’Unione Europea - , la legge e la giurisprudenza impongono alla casa mandante l’obbligo di corrispondere al distributore, alla stregua di un agente di commercio, un’indennità per creazione di avviamento in caso di scioglimento del rapporto, nel caso in cui l’imprenditore straniero sottoscriva un contratto di distribuzione con un soggetto di nazionalità tunisina converrà valutare con attenzione l’opportunità di assoggettare il rapporto alla legge della Tunisia.
Il franchising è un contratto relativamente recente in Tunisia, per il quale il Governo tunisino prevede misure d’incoraggiamento, come testimonia la crescente diffusione del franchising, formula già sviluppata per i prodotti alimentari e tessili.
Nel 2009 il Governo tunisino ha varato la legge n. 69 che regola il contratto di franchising, emendata nel giugno 2010 con la definizione di una serie di disposizioni che regolano gli obblighi di informazione.
In particolare, l’art. 14 della legge n. 69/2009 definisce il franchising come “il contratto attraverso il quale il proprietario del marchio concede il diritto d'uso del marchio ad una persona fisica o ad una persona giuridica denominata franchisee al fine di distribuire i prodotti o fornire servizi in cambio di un corrispettivo”. Nella concessione è incluso anche il trasferimento della conoscenza e dell’esperienza da parte del franchisor, oltre ai diritti sulla proprietà intellettuale.
Innanzitutto, sorge un obbligo in capo al franchisor di informare il franchisee almeno 20 giorni prima della stipula dell’accordo.
In particolare, tali informazioni riguardano:
Inoltre, l’accordo deve disciplinare l’uso esclusivo del marchio nell’area geografica individuata, gli obblighi di non concorrenza, il termine del contratto e le eventuali condizioni per il rinnovo, l’indicazione delle informazioni confidenziali e la divisione delle spese di pubblicità.
L’art. 564 del codice civile tunisino definisce la compravendita come “il contratto in base al quale una delle parti trasmette la proprietà di una cosa, o un diritto, all’altra parte contraente, verso il corrispettivo di un prezzo che quest’ultima si obbliga a pagare”.
La Tunisia non ha ratificato la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG). Conseguentemente, individuare la legge applicabile al rapporto potrebbe non essere compito facile nel momento in cui il compratore sia risultato inadempiente.
Ad esempio, il Codice Civile marocchino non prevede espressamente la possibilità per il venditore di riservare la proprietà del bene venduto fino al pagamento integrale del prezzo. Ciò significa, pertanto, che eventuali clausole che contenessero siffatta previsione potrebbero essere non pienamente accettate dalle autorità giudiziarie marocchine se il contratto risultasse disciplinato dalla legge marocchina.
Ad ogni modo, il venditore presta garanzia solo per i vizi presenti al momento della conclusione del contratto o della consegna.
Al contrario, l’ordinamento tunisino riconosce pienamente i termini Incoterms, cui, pertanto, ci si potrà legittimamente richiamare al momento della conclusione di un contratto di compravendita con un interlocutore tunisino. Per il resto, la disciplina della vendita non si discosta dagli usi e dalla prassi internazionalmente riconosciuti.
La Tunisia ha da sempre mostrato un forte interesse alla semplificazione delle legislazioni relative al commercio e agli investimenti. Essa ne ha fatto elemento essenziale della propria politica economica, attraverso l’attuazione di un Programma di Sviluppo delle Esportazioni.
Il suddetto programma ha visto il rafforzamento di procedure di controllo tecnico e di gestione del rischio, la semplificazione e la modernizzazione delle procedure doganali, la semplificazione del procedimento amministrativo, così come lo sviluppo di facilitazioni nel settore dei trasporti e della logistica.
Tale programma è stato attuato dal Governo tunisino in collaborazione con la Banca Mondiale e fa della Tunisia un terreno estremamente fertile per gli investimenti. Oggi, la Tunisia è collegata da accordi commerciali con oltre 50 Paesi della regione di libero scambio africana, sia a livello bilaterale, sia a livello regionale e multilaterale. Così, una volta importato un bene all’interno del Paese tunisino, sarà possibile reimportarlo all’interno di numerosi Stati africani, senza la necessità di pagare dazio. Inoltre, nel 1995 la Tunisia ha stipulato un accordo con l’Unione Europea, seguito da una serie di successive intese, le quali hanno condotto alla creazione di una vasta zona di libero scambio anche con il vecchio continente. Presupposto è il certificato che attesti l’origine del prodotto in uno dei Paesi comunitari.
Il 1° gennaio 2008 la Tunisia è entrata a tutti gli effetti nella zona di libero scambio dei prodotti industriali, mentre sono attualmente in corso i negoziati per la liberalizzazione del settore agricolo e dei servizi. Tale accordo ha avuto un impatto certamente positivo sull’economia del Paese e ha stimolato l’aumento della competitività delle imprese e un’accelerazione negli scambi commerciali.
È presente, tuttavia, una lista di prodotti che non sono esenti dalle tariffe doganali: yogurt, pasta, biscotti, acqua minerale, tappeti, stoffe tessute a mano. Infine, è necessario acquisire una licenza di importazione per tutti quei prodotti di cui la Tunisia può vantare una produzione propria.
L’imprenditore straniero che desideri investire in Tunisia dovrà preliminarmente assicurarsi di aver provveduto a registrare il proprio marchio nel Paese destinatario, così da poter godere appieno degli strumenti riconosciuti dall’ordinamento tunisino a tutela della proprietà intellettuale.
Ciò posto, la Tunisia è parte dell'accordo di Madrid e del relativo protocollo in materia di registrazione internazionale dei marchi e, conseguentemente, la registrazione (o l’estensione del proprio marchio) sul territorio tunisino avverrà secondo le usuali regole codificate a livello internazionale.
Il periodo di validità di un marchio è di 10 anni, decorrenti dalla data della domanda, rinnovabile per periodi analoghi. Un accorgimento di non poco conto, una volta definito il marchio che si vuole registrare, è quello di verificarne la novità, attraverso la ricerca di marchi identici o troppo simili a quelli già registrati in Tunisia, e traslitterarlo in arabo. Infatti, termini che nella propria lingua sembrano avere un proprio appeal potrebbero, al contrario, essere cacofonici o avere significati totalmente differenti se tradotti in arabo.
Ad ogni modo, si consiglia di proteggere il proprio marchio attraverso la registrazione dell’apposito nome di dominio con l’estensione “.tn”.
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