Informazioni essenziali per investire in questo paese

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L’Egitto, con una popolazione di circa 90 milioni di abitanti e con tassi di crescita decisamente sostenuti, rappresenta un importante mercato per il commercio internazionale, essendo un Paese chiave per l'accesso all'area mediorientale ed africana.

I bassi costi delle materie prime e la discreta qualificazione della manodopera in alcuni segmenti del mercato del lavoro egiziano sono motivi che rendono l'Egitto un Paese fertile per operare.

Malgrado le recenti vicissitudini, coincise con la “primavera araba”, l’Egitto storicamente è stato un Paese sempre caratterizzato da una certa stabilità politica, economica e sociale, il che non fa escludere affatto la possibilità che ben presto si apra per il Paese una nuova fase di relativo benessere. Ed in questa nuova situazione, l’imprenditore che voglia intrattenere rapporti commerciali con il Paese, può trovare molte opportunità di fare business, in particolare attraverso l’agenzia e la distribuzione commerciale, ma anche tramite franchising.

Lo Studio Legale de Capoa & Partners, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale nonché agli stretti rapporti di collaborazione che intrattiene con qualificati professionisti locali ed ai collaboratori interni madrelingua, può offrire agli imprenditori interessati una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico egiziana.

Prima di affrontare le principali figure contrattuali per il commercio in Egitto, occorre svolgere considerazioni generali che devono sempre essere tenute presenti prima di stipulare un contratto. Innanzitutto, buona regola, è quella di riuscire a regolamentare col contratto tutte le parti rilevanti per la propria sfera di interessi, e ciò a prescindere dall’ordinamento giuridico nel quale ci si trova ad agire. Infatti, è consigliabile accentrare su di sé la direzione della stesura contrattuale, a prescindere dal panorama giuridico e dalla lingua applicabile al caso concreto. Infatti, sarà difficile imporre un management contrattuale effettivo ed efficiente se l’operatore economico straniero si adatta senza compromessi alle casualità del diritto e delle prassi del mercato locale.

Va inoltre ricordato che nel mondo arabo vale il principio per cui 'quod non est in actis non est in mundo', per cui è consigliato, nella redazione dei contratti, di regolamentare esaustivamente per iscritto aspetti importanti quali l’oggetto, gli ambiti territoriali, i diritti di esclusiva, l’ammontare delle provvigioni/royalties/retribuzioni varie, gli obblighi delle parti, la durata e cessazione del rapporto, le clausole volte a regolare eventuali nullità parziali del contratto, il diritto applicabile, la competenza giurisdizionale e la lingua contrattuale.

In ogni caso, allorché si proceda alla stesura di un contratto, è necessario poi sempre verificare se la scelta del diritto applicabile possa, poi, nei fatti trovare una concreta applicazione di fronte al tribunale che sarà, verosimilmente, adito in caso di controversia. Infatti, è tendenza diffusa, da parte dei tribunali di molti Paesi (compresi quelli dei paesi economicamente avanzati) di non applicare il diritto straniero, nemmeno nei casi in cui essi vi sarebbero tenuti in base alle regole del proprio diritto internazionale privato. Tale tendenza è determinata soprattutto dalla difficoltà per i giudici di documentarsi in relazione al diritto straniero ed alla scarsa preparazione ed attitudine internazionale, in termini generali, dei giudici di molti Paesi.

Per questo si consiglia di affidarsi a clausole arbitrali, e ciò in considerazione dei pregi normalmente insiti in una decisione arbitrale: composizione del collegio arbitrale con professionisti competenti del settore, decisione vincolante in unica istanza, rapidità del processo e possibilità di dare esecuzione del lodo all’estero (ad esempio l’Italia e l’Egitto sono entrambi firmatari della Convenzione di New York del 1958).

Va infine segnalato che l’autonomia privata delle parti è limitata dalle norme imperative o di applicazione necessaria vigenti in ogni Paese. Si tratta di norme di solito poste a fondamento della parte contrattualmente più debole oppure poste a fondamento di particolari valori considerati fondamentali dai vari sistemi giuridici e, pertanto, non derogabili. Di fronte a dette norme imperative o di applicazione necessaria il contenuto del contratto concordato dalle parti cede ed il giudice è obbligato ad applicare le norme imperative in sostituzione a quelle concordate dalle parti.

In Egitto è conosciuto anche il contratto di concessione. Il concessionario acquista prodotti da un determinato produttore e li rivende al consumatore finale in nome e per conto proprio. Il concessionario si pone perciò, come l’agente, in un rapporto contrattuale duraturo con un determinato produttore, tuttavia si distingue dall’agente perché quest’ultimo agisce in nome e per conto del preponente.

La legge egiziana, come per altro la maggior parte degli ordinamenti, non disciplina tale contratto, reputandolo regolato per gran parte dalle norme previste sul contratto di agenzia (in Egitto, infatti, il contratto di distribuzione viene normalmente chiamato 'agency').

Pertanto, in assenza di una normativa specifica, la regolamentazione del contratto è lasciata alla libera volontà delle parti. Si consiglia tuttavia di disciplinare con attenzione, in forma scritta, ogni aspetto: la concessione, o meno, dell’esclusiva / unilaterale o reciproca, l’indicazione degli obblighi del distributore, i termini e le condizioni per la fornitura dei prodotti, la tutela dei marchi e brevetti, le eventuali cause che diano luogo ad una risoluzione immediata del contratto, la legge applicabile ed il foro competente.

Infatti, è probabile che, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il giudice, egiziano e non, competente a risolvere una controversia, possa assimilare tale contratto a quello di agenzia, per quanto riguarda aspetti cruciali quali le cause di recesso dal contratto ed il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto.

Il diritto egiziano in materia di contratti di agenzia è regolato in parte dalla Legge sugli agenti (l. n. 120/1982), ed in parte dal Codice Commerciale (L. n. 17/1999, in vigore dal 01.10.1999). Mentre la Legge sugli agenti si limita a prescrizioni amministrative (registrazione, tenuta dei libri contabili e simili), gli Artt. 148 e ss. del codice commerciale dettano le più importanti condizioni sostanziali per il rapporto di agenzia.

In base al contratto di agenzia, un agente di commercio, assume stabilmente per conto dell’altra, detta preponente, l’incarico di promuovere la conclusione di negozi o di concludere egli stesso tali negozi e ciò verso alla corresponsione di una provvigione, costituita di norma da una parte del fatturato derivante dai negozi promossi o conclusi direttamente.

Si distingue tra l’agente per la promozione di negozi (“Commission agent” o in arabo “wakîl bi-l- umûlât”) e l’agente per la conclusione di negozi (“Contract Agent” o in arabo “wakîl al-‚uqûd”). L’agente persona fisica deve possedere la cittadinanza egiziana. Nel caso, invece, della persona giuridica, essa deve essere totalmente, o per la quota di maggioranza, di proprietà di cittadini egiziani e avere la sede principale in Egitto.

L’agente non deve essere necessariamente indipendente; tuttavia, non può essere un impiegato di un’impresa statale o di una sua agenzia o società controllata, né può essere un pubblico ufficiale. Inoltre, l’agente non può essere parente in linea retta di un appartenente al potere legislativo o esecutivo o di un impiegato pubblico di livello dirigenziale.

Sia le persone giuridiche che le persone fisiche che intraprendono l’attività di agente devono essere iscritte al registro degli agenti o a quello dei mediatori, tenuti presso il Ministero per l’Economia e il Commercio Estero.

Se il preponente persona giuridica straniera investe l’agente del potere di rappresentanza, il contratto di agenzia deve essere convalidato dalla Camera di Commercio egiziana o da altra istituzione analoga o, nei casi di stipulazione all’estero, dal consolato egiziano.

Requisiti, provvigioni e obblighi

Per quanto riguarda il contratto di agenzia, il diritto egiziano prevede che il requisito della forma scritta è vincolante. Innanzitutto, si consiglia di disciplinare aspetti quali l’ambito di applicazione per territorio, allegando la cartina geografica, l’oggetto del contratto, allegando la descrizione del prodotto, e l’esclusiva, allegando la lista dei clienti.

Da sottolineare che, in assenza di patti contrari, l’agente ha sempre un diritto di esclusiva, per cui nella stessa regione o per lo stesso ramo di negozi il preponente può impiegare soltanto un agente. L’ammontare della provvigione e le modalità di pagamento della stessa possono essere liberamente determinati dalle parti. Tuttavia, si segnala che in Egitto le forme di remunerazione più consuete risultano essere o quella riportante la clausola “all’incasso”, con la quale si legittima l’agente a far valere i crediti nell’interesse del preponente, oppure la clausola dello “star del credere”, con la quale l’agente si addossa il rischio del buon esito del negozio procacciato. In linea di massima, comunque, la provvigione è dovuta dal momento del pagamento del prezzo al preponente da parte del terzo che l’agente ha contattato.

Inoltre, vanno ben regolamentati gli obblighi dell’agente, in particolare per quanto riguarda la riservatezza su informazioni negoziali segrete/riservate del preponente, il divieto di concorrenza a cessazione del rapporto (indennità per il periodo di non concorrenza sì/no) e la regolamentazione specifica con riguardo all’accertamento della solvenza dei clienti procacciati, oltre alla regolamentazione specifica dei doveri generali di informazione sugli sviluppi del mercato. Inoltre, è necessario esplicitare l’obbligo per l’agente di osservare le direttive impartitegli, nonché la sua responsabilità per i danni alle merci che gli sono state consegnate dal preponente.

I contratti di agenzia possono essere conclusi a tempo determinato o indeterminato. La legge egiziana non prevede un periodo di prova. Nei casi di contratto a tempo indeterminato, né la legge sugli agenti, né altre leggi speciali, limitano il diritto dei contraenti di fissare liberamente un termine per il recesso. Tuttavia, secondo il diritto egiziano, deve essere garantito quantomeno un termine congruo (3-6 mesi) oppure il recesso è ammissibile esclusivamente in presenza di un comportamento colpevole dell’agente. I contratti a termine possono essere risolti prima che sia trascorso il termine finale solo a fronte di un grave motivo, ovvero qualora si sia in presenza di un “comportamento grave e inaccettabile” da parte dell’agente. Ogni clausola contrattuale in deroga a tale diritto è nulla.

Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, per le controversie tra il preponente e l’agente incaricato della conclusione di negozi, il diritto processuale egiziano determina la competenza del giudice del luogo in cui l’agente ha la sua sede o residenza, e ciò anche per quanto riguarda la competenza internazionale. Tuttavia, in caso, invece, di una causa promossa dall’agente contro il preponente la competenza può essere derogata dall’accordo delle parti. In assenza di un accordo tra le parti i tribunali egiziani ammetteranno sempre una causa promossa da un agente egiziano.

La figura contrattuale denominata franchising/affiliazione commerciale rientra nella più ampia categoria dei contratti di distribuzione, e può essere definita come un rapporto tra soggetti, tra loro autonomi ed indipendenti, ossia il franchisor ed il franchisee, con il quale viene instaurata una collaborazione al fine di distribuire beni e/o servizi. Anche il contratto di franchising, come quello di distribuzione non è normato dalla legge.

La commercializzazione in Egitto tramite franchising è stata resa di maggior interesse a seguito dell’adesione dell’Egitto alla Convenzione di Madrid in materia di marchi industriali e commerciali e del varo della legge 13/6/2002 in materia di protezione di diritti di proprietà intellettuale.

La finalità che spinge un’impresa ad avvalersi di tale formula contrattuale in Egitto risiede nella possibilità di avere una presenza importante nel mercato, ad esempio tramite la creazione di diversi punti di vendita dei prodotti con la stessa immagine (diffusione del marchio) e tramite una distribuzione di beni con le stesse caratteristiche e qualità. Per contro, il franchisee, pur svolgendo un’attività indipendente, può usufruire dell’assistenza tecnica del franchisor ed utilizzare la sua “collaudata” rete distributiva e la sua immagine conosciuta. Il franchisee deve versare al franchisor, per l’utilizzo del marchio, del know–how, della rete distributiva ed organizzativa, un corrispettivo, e non può cedere il contratto se non con un consenso scritto del franchisor.

Le clausole caratterizzanti un contratto di franchising, oltre ad essere le normali previsioni contenenti le premesse, l’indicazione delle parti, l’oggetto del contratto, regolamentano anche la licenza del marchio del franchisor e del know-how, nonché l’obbligo, da parte del franchisee, di mantenere l’uniformità con la rete in franchising. Altre clausole prevedono l’allestimento dei punti-vendita, i prezzi di rivendita, la segretezza, la non concorrenza, l’esclusiva, l’obbligo reciproco di informazioni ed ogni modalità sugli ordini e sulla fornitura dei beni oggetto del contratto, ivi comprese le modalità di consegna e la garanzia per gli eventuali vizi dei prodotti.

Infine, il contratto deve regolamentare la durata del rapporto e gli effetti della sua cessazione, nonché le circostanze che determinano la risoluzione anticipata del contratto e l’indennità di fine rapporto, oltre ovviamente all’indicazione della legge applicabile e del foro competente (o dell’arbitrato).

Attività nel paese

  • Costituzione di società, branch e joint venture societarie
  • Gare di appalto
  • Delocalizzazioni produttive
  • M&A e due diligence
  • Missioni commerciali e negoziazioni
  • Contrattualistica conforme alla normativa locale nazionale ed internazionale
  • Tutela e protezione della proprietà intellettuale ed industriale
  • Normativa tecnica
  • Assistenza giudiziale e stragiudiziale
  • Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto internazionale privato
  • Successioni e diritto di famiglia
  • Recupero crediti

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