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Una delle modalità di approccio al Paese è proprio rappresentata dalla istituzione di agenti o di distributori, in grado di supportare efficacemente l’azienda straniera che intenda promuovere l’offerta dei propri prodotti o servizi. Il Paese ha un Ordinamento giuridico articolato, dettagliato e stabile ed, in particolare, per ciò che attiene il diritto commerciale e societario si ispira ai Codici Civile e del Commercio francesi.
Lo Studio Legale de Capoa, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale nonché agli stretti rapporti di collaborazione che intrattiene con qualificati professionisti locali ed ai collaboratori interni madrelingua, è in grado di fornire a coloro che intendono intrattenere rapporti commerciali con il Paese una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico algerina.
Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Commercio algerino il contratto di agenzia è definito come un accordo in base al quale una persona, senza essere vincolata, s'impegna a promuovere e concludere in maniera abituale acquisti e/o vendite, e più in generale tutte le altre operazioni commerciali in nome e per conto di un preponente commerciante. In particolare, dalla definizione fornita dal Code de Commerce emerge che:
il contratto di agenzia commerciale presuppone che l’agente non sia obbligato verso il preponente da un contratto di prestazione di servizi (“louage de services”);
l’agente è obbligato a concludere, in modo continuativo, acquisti o vendite e tutte le altre attività connesse, in nome e per conto del preponente stesso. Eventualmente l’agente può effettuare operazioni commerciali per suo conto (come nel contratto di distribuzione);
il ruolo di agente commerciale può essere svolto da una persona fisica o giuridica, purché iscritta nei registri del commercio.
In estrema sintesi, si può affermare che l’impostazione data dalla legge non si discosta dalle discipline dei Paesi europei o, più in generale, dall’Unione Europea e dalla prassi internazionale.
Quindi, nel redigere un contratto di agenzia commerciale, devono essere adottate particolari cautele e, nello specifico, possono essere utilmente impiegati i modelli suggeriti dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, o da altre Istituzioni, oppure quelli adottati dalla prassi internazionale.
A differenza da quanto previsto dalle legislazioni, ad esempio, in vigore nei Paesi dell’UE (che hanno recepito la Direttiva 86/653/CEE sugli agenti di commercio), l’Ordinamento algerino non prevede particolari obblighi o limitazioni, né clausole di ordine pubblico a favore dell’agente.
Tuttavia, rileva evidenziare che in caso di scioglimento del rapporto contrattuale occorre rispettare il periodo di preavviso, che deve essere congruo rispetto alla durata del contratto.
Ne consegue che, allorquando un’azienda straniera, in particolare europea, intendesse nominare un agente in Algeria, può valutare con attenzione l’opportunità utilizzare quale legge applicabile, per l’appunto, quella algerina.
Ciò in virtù della circostanza per cui la legge algerina non pone particolari clausole di salvaguardia a tutela dell’agente e, nello specifico, non sono contemplati l’obbligo di corrispondere un’indennità alla fine del rapporto o l’obbligo di remunerare il patto di non concorrenza.
Il contratto potrà quindi essere molto snello avendo cura la casa mandante straniera di prevedere e rispettare i termini di preavviso che, si ripete, dovranno essere coerenti e proporzionali alla durata del rapporto.
In considerazione del fatto che l’Algeria ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 sull’Arbitrato Internazionale, converrà inserire nel contratto la clausola che prevede la competenza esclusiva di un giudice arbitrale per conoscere e decidere un’eventuale controversia insorta tra la casa mandante e l’agente. Si suggerisce di ricorrere ad un arbitrato amministrato, ossia far assoggettare il procedimento ad un regolamento arbitrale adottato da un organismo indipendente quale può essere una Camera di Commercio algerina o di un Paese terzo.
Riassumendo, il contratto di agenzia può essere redatto in lingua francese o altra lingua; può essere scelta quale legge applicabile quella algerina. È utile prevedere una clausola arbitrale, che richiami un regolamento arbitrale adottato da una Camera di Commercio algerina o straniera.
Il contratto di distribuzione, alla stregua di quanto previsto da innumerevoli Ordinamenti, non trova una disciplina specifica nell’ordinamento algerino.
Possono quindi essere utilizzati i modelli contrattuali adottati dalla pratica internazionale.
Valgono le stesse considerazioni svolte in tema di contratto di agenzia, nel senso che la legge algerina non prevede particolari obblighi o limitazioni a carico della casa mandante e quindi a favore del distributore.
Tenuto conto del fatto che in Europa la legge o la giurisprudenza impongono alla casa mandante l’obbligo di corrispondere al distributore, alla stregua di un agente di commercio, un’indennità di avviamento in caso di scioglimento del rapporto, anche in questo caso converrà valutare con attenzione l’opportunità di assoggettare il rapporto alla legge algerina, non essendo previsto per l’appunto alcun diritto in capo al distributore di pretendere un’indennità.
Il contratto di franchising è molto diffuso in Algeria e si annovera nella categoria dei contratti d’affari, aggiungendosi al contratto di agenzia e a quello di distribuzione.
Il contratto di franchising mette in relazione un franchesee ed un franchisor. Il franchisor conferisce al franchesee il diritto di utilizzare e diffondere a fini commerciali il suo marchio e la sua etichetta nonché il diritto di produrre i suoi beni e di commercializzarli. Come contropartita il franchisee si impegna a versare una somma calcolata sulla sua cifra d’affari e di sottoporsi ad una lista di obblighi del franchisor per cui si conformerà alle norme di fabbricazione del prodotto del franchisor, alle tariffe praticate alle obbligazioni di produrre i beni che il franchisor sceglierà di mettere sul mercato e alle norme connesse all’allestimento del locale commerciale.
Il contratto di franchising non è oggetto di una legislazione specifica. Le parti del contratto hanno un ampio margine di manovra per redigere le clausole secondo la loro convenienza ed organizzare le loro relazioni secondo il proprio bisogno. Le regole generalmente comuni ai contratti d franchising riguardano:
la remunerazione dovuta al franchisor il quale accetta che il suo marchio sia diffuso da un terzo;
la lista degli obblighi tra i quali quello che il marchio sia diffuso secondo la volontà e le norme del franchisor;
Fa parte della possibilità di iniziativa del franchisor: la messa sul mercato di nuovi prodotti a cui il franchisee non può rifiutarsi e la pubblicità del marchio. Qualche volta per l’acquisto delle materie prime si aggiunge per il franchisee l’obbligo di approvvigionarsi presso il franchisor.
Nel marzo 2011, il Ministero del Commercio algerino ha pubblicato una nota a tutti gli importatori ricordando loro l'obbligo di presentare una prova di conformità dei prodotti da importarsi per mezzo di un certificato di conformità o del certificato di qualità per tutte le esportazioni verso l'Algeria, per garantire che essi soddisfino i relativi requisiti legali e normativi che li riguardano. Tale obbligo è imposto dalla Legge 09-03 del 25/02/2009 relativa alla tutela dei consumatori e la prevenzione delle frodi e dal Decreto 05-467 del 12/12/2005, sulle condizioni e sulle procedure di controllo di conformità delle merci importate in dogana.
Il Certificato di Conformità richiesta può anche essere indicato come il "Certificat de contrôle de qualité". Il presente documento deve certificare che le merci siano in conformità con le normative e le norme tecniche del Paese. È necessaria la copia originale del certificato di conformità per ogni spedizione e dovrebbe essere rilasciato nel paese di esportazione. Si tratta di un documento obbligatorio.
Tali provvedimenti stabiliscono innanzitutto che l’etichetta obbligatoria deve essere saldamente fissata all’imballaggio o stampata sul medesimo. Le indicazioni (nome con cui il prodotto è distribuito, riferimenti del produttore, dell’importatore, indicazione del contenuto netto espresso in unità internazionale metrica, metodi di utilizzo di eventuali precauzioni), devono essere riportate in modo chiaro, leggibile e utilizzando inchiostro indelebile. Per l’importazione di alimenti è previsto che se il volume o peso è inferiore ai 5 litri o 5 kg, può essere utilizzato ogni materiale per il trasporto ad eccezione del vetro o della plastica trasparente che abbiano la forma di bottiglie, vasi o barattoli.
Sul sito del Ministero del Commercio Algerino è stata pubblicata (marzo 2011) una nota in riferimento ai dati dell’importatore che vengono indicati su etichette e imballaggi di merce destinata in Algeria. Questa nota si è resa necessaria dopo che sono state trovate, e conseguentemente bloccate, numerose spedizioni in cui le etichette presenti sugli imballaggi riportavano dati dell'importatore (nome e indirizzo) non corretti. Questi controlli sono stati effettuati da parte del Servizio di Qualità e Controllo delle Frodi attivo al confine algerino sotto l'autorità del Ministero del Commercio.
Dunque, a partire dal 1° luglio 2011, tutte le spedizioni che non riportano i dati corretti vengono bloccate e respinte dalle dogane Algerine, senza possibilità di deroga. Di conseguenza gli esportatori dovranno assicurarsi di ottenere l'esatta identità e relativi riferimenti dell'importatore e che gli stessi dati vengano indicati sulle marcature dei prodotti in spedizione, evitando sovra-etichettature, doppie etichettature, ragioni sociali e indirizzi diversi.
Anche la regolamentazione relativa al packaging dei prodotti è presente nella legislazione sull'etichettatura dei prodotti. Con riferimento alle lingue autorizzate relative all'imballaggio e all'etichettatura si precisa che tutti i prodotti venduti al dettaglio sul mercato algerino devono essere accompagnati da un opuscolo informativo in arabo.
Si ricorda che tutti i prodotti alimentari, della cosmetica e farmaceutici devono essere “halal”, ovvero conformi ai precetti della Religione musulmana, e si suggerisce di ottenere questo certificato prima dell’esportazione.
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