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Questo sito web mira a fornire informazioni legali utili per quelle persone fisiche o giuridiche che desiderano iniziare qualsiasi tipo di relazione con lo Stato della Libia - concentrandosi su alcuni aspetti legati al diritto internazionale ed al diritto commerciale domestico. Questo sito non intende descrivere in maniera esaustiva il diritto internazionale o il diritto commerciale domestico, ma semplicemente porre attenzione sugli aspetti più pratici ed interessanti per quelle persone fisiche o giuridiche che desiderano intraprendere rapporti d’affari con il Paese. Questo sito web non ha contenuto politico: è libero ed aperto a tutti i soggetti che intendono dare un contributo nel campo del diritto civile, commerciale ed amministrativo. Per qualsiasi informazione, chiarimento o suggerimento, potete contattarci all'indirizzo: mail@decapoa.com
Attraverso la Legge n. 9/2000 – peraltro - è stata istituita la prima zona economica di libero scambio sul territorio libico, la Misurata Free Zone (MFZ), la quale offre tutta una serie di interessanti incentivi fiscali, come la detassazione degli utili, facilitazioni doganali, nonché la semplificazione delle procedure amministrative per l’avvio di nuove attività produttive, rendendo il Paese ancora più attraente per gli investitori.
Lo Studio Legale de Capoa & Partners, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale nonché alla presenza di una sede dello Studio nella città di Tripoli ed agli stretti rapporti di collaborazione che intrattiene con qualificati professionisti locali ed ai collaboratori interni madrelingua, può offrire agli imprenditori interessati una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico libica.
In base alla legge del Paese viene definito come “rappresentante commerciale” colui che ha il permesso di svolgere una o più attività di agenzia commerciale. Per esercitare quest’attività è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Agenzie Commerciali per una categoria di prodotto o una serie di prodotti omogenei.
Il numero massimo di rappresentanze commerciali che si possono esercitare è:
È necessario, inoltre, che la società di produzione / distribuzione /commercializzazione disponga di un trade agent in Libia regolarmente registrato ed autorizzato dal Ministero dell’Economia e del Commercio. Per quanto attiene ai beni di largo consumo, sarà necessario avere almeno quattro agenti, cioè uno per ciascuna delle quattro macroaree identificate nelle città di Tripoli, Bengasi, Sirti e Sabba.
La funzione del trade agent può essere affidata esclusivamente a soggetti di nazionalità libica ovvero a persone giuridiche con sede legale in Libia. Questa disposizione è motivata, da una parte, dalla necessità di ridurre l’elevato tasso di disoccupazione e, dall’altra, di proporre come agente una figura con piena conoscenza della cultura libica in grado di intrattenere relazioni dirette con i clienti.
La tutela dei marchi in Libia è garantita dalla normativa interna e, più esattamente, dalla Legge n. 40/1956, della Legge n. 23/2010 e dal Regolamento n. 26/2024 del Ministero dell’Economia. La Libia protegge i marchi intesi sia in forma individuale che collettiva, nel triplice profilo di marchi figurativi, marchi verbali e marchi sonori.
L’imprenditore straniero può richiedere, tramite un suo procuratore, la registrazione del proprio marchio direttamente presso l’Ufficio Marchi libico, corredando la propria domanda di deposito con la riproduzione del marchio e l’indicazione delle classi di riferimento, secondo la Convenzione di Nizza (pur non aderendo la Libia all’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi) Generalmente non vi sono limitazioni per la registrazione dei marchi stranieri, a meno che non si configuri una delle seguenti condizioni:
La legge libica, inoltre, non fornisce tutela giuridica ai marchi relativi a bevande alcoliche e carne di suino.
La registrazione dei marchi ha una validità di dieci anni, ed è rinnovabile per un uguale periodo.
È previsto un periodo di “grazia” di 3 mesi per il rinnovo tardivo della registrazione del marchio, che può essere ottenuta attraverso il pagamento di una sovrattassa.
L’apertura di una filiale nel Paese non necessita di un partener locale e deve essere autorizzata dal Ministero degli Affari Economici, il quale - svolte le opportune verifiche – la rilascia a condizione che la società straniera non stia già operando nel Paese, nei medesimi settori di attività per la quale ha fatto domanda di apertura di una filiale, per il tramite di una joint venture con un partner locale. La filiale può essere stabilita per un periodo massimo di 5 anni e può operare esclusivamente in uno dei seguenti settori di attività:
L’apertura di una filiale operante in settori diversi da quelli sopra menzionati non è consentita, salvo deroghe speciali eventualmente concesse dal Ministero, così come non è consenti a cittadini o imprese libiche di intrattenere rapporti commerciali con branch straniere prive della necessaria autorizzazione.
Per ottenere l'autorizzazione ad aprire una filiale in Libia, una società straniera deve presentare i seguenti documenti, tradotti in arabo e debitamente apostillati:
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