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L'economia dell'Azerbaijan è principalmente fondata sulla produzione di petrolio e gas. Tuttavia, il Paese sta dimostrando una crescente volontà di orientare le proprie politiche economiche verso la diversificazione dagli idrocarburi. Infatti, il settore delle energie rinnovabili è particolarmente fertile in ragione delle potenzialità eoliche e solari del Paese, le quali sono destinate ad essere protagoniste negli anni avvenire di una importante transizione economica.
Negli ultimi anni, il Paese è andato incontro ad un processo di razionalizzazione della propria legislazione nazionale, manifestando una crescente sensibilità ed apertura nei confronti del commercio internazionale e degli investitori stranieri – anche in ragione della propria partecipazione al processo di adesione all’Organizzazione Mondiale del commercio.
Tali aspetti – coniugati al potenziale economico dato dall’abbondanza di risorse minerarie e climatiche – rendono ad oggi la Repubblica dell’Azerbaijan estremamente attrattiva per le imprese straniere. Le politiche incentivanti del Governo azero prevedono – tra le altre cose – tutele contro la nazionalizzazione e la confisca, nonché contro modifiche legislative successive e sfavorevoli.
Il sistema giuridico azero è fondato sul diritto continentale. La materia civile e commerciale trova la propria principale fonte normativa nel Codice civile del 1999 e nelle leggi speciali.
I diritti di proprietà intellettuale in Azerbaigian riguardano tutti i diritti di proprietà industriale ed il diritto d’autore/copyright. La regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale è contenuta in numerosi testi legislativi nazionali ed internazionali.
A livello internazionale il Paese ha sottoscritto numerosi accordi e trattati in materia quali la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, l’Accordo di Madrid ed il relativo Protocollo, il Trattato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale sul Diritto d’Autore.
La Legge sui marchi e le indicazioni geografiche (1998) disciplina la procedura di registrazione, l’utilizzo e la protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche a livello nazionale. In materia di marchi internazionali, l’Azerbaijan è firmatario dell’accordo di Madrid e del relativo Protocollo. L’investitore straniero intenzionato ad espandere i propri affari nella Repubblica dell’Azerbaijan avrà la possibilità di estendere la registrazione del proprio marchio nazionale nel Paese, seguendo la procedura tradizionale che prevede la presentazione della domanda di estensione direttamente presso le autorità preso il quale è stato effettuato il primo deposito, le quali successivamente provvederanno ad inoltrare la richiesta agli uffici della WIPO.
L’estensione del marchio nazionale in Azerbaijan ha durata decennale a partire dalla data di deposito, con possibilità di rinnovo indeterminato ogni dieci anni.
La Legge sui brevetti (1997) regola i rapporti di proprietà e i relativi rapporti personali non patrimoniali derivanti dalla creazione, protezione e sfruttamento di invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali. Per ciò che concerne la tutela accordata ai brevetti registrati a livello nazionale, la legge azera riconosce loro una durata ventennale mentre per i modelli di utilità ed il design industriale la tutela ha durata decennale dalla data di deposito.
Una persona fisica o giuridica straniera può ambire a vedersi riconoscere i medesimi diritti in materia di protezione delle proprie invenzioni di un soggetto nazionale, laddove tale trattamento derivi da trattati internazionali sottoscritti dall'Azerbaigian. A tal proposito, l’Azerbaijan ha sottoscritto il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970. Conseguentemente, gli imprenditori stranieri interessati all’estensione del proprio brevetto nazionale in Azerbaijan dovranno seguire la procedura prevista dalla convenzione. In Italia, ad esempio, sarà necessario depositare la domanda di estensione presso l’UIBM il quale successivamente la trasmetterà alla WIPO.
La durata del brevetto internazionale è di 20 anni dalla data di presentazione della domanda.
La legge sul Copyright e sui diritti correlati (1996) tutela la creazione e lo sfruttamento dei diritti d’autore (opere scientifiche, letterarie e artistiche) nonché dei diritti c.d. connessi (esecuzioni, fonogrammi, programmi di organismi di radiodiffusione o distribuzione via cavo). Tale legge ha rappresentato la massima espressione del processo di liberalizzazione del diritto d’autore in Azerbaijan, originariamente basato sulle logiche monopolistiche sovietiche. I principi che ad oggi sorreggono il sistema di tutela autorale sono gli stessi che caratterizzano i Paesi europei, primi tra tutti la concezione del diritto d’autore come diritto personale ed il riconoscimento dei diritti morali.
Il copyright nasce dalla creazione dell'opera e ha effetto per tutta la vita dell'autore. Sono riconosciuti anche i diritti ereditari, per un periodo di 50 anni dopo la morte dell'autore.
Le relazioni commerciali che caratterizzano l’Italia e la Repubblica dell’Azerbaijan sono salde e ben radicate. L’Azerbaijan rappresenta il principale fornitore di petrolio grezzo, raffinato, gas petrolifero, fertilizzante ed oro dell’Italia: solo durante la prima metà del 2023, l’Italia è stata destinataria del 45% delle esportazioni complessive della Repubblica. Per ciò che concerne le importazioni, l’Italia ricopre il nono posto tra i Paesi fornitori dell’Azerbaijan. Complessivamente, il commercio estero del Paese ha subito una crescita del 15% negli ultimi anni.
Questi dati – combinati alla rapida ripresa post-pandemica ed alla sua progressiva affermazione quale Paese esportatore di idrocarburi – rendono l’Azerbaijan un Paese estremamente attrattivo.
I rapporti tra l’Azerbaijan e l’Unione Europea risultano fondati su reciproche intese. Già nel 1996, i Paesi Membri e la Repubblica hanno sottoscritto l’accordo di partenariato e cooperazione e nel luglio 2022 è stato varato un memorandum d’intesa in materia di cooperazione energetica allo scopo di rafforzare i rapporti commerciali di approvvigionamento svincolandosi dai combustili fossili provenienti dalla Russia. L’Unione Europea rappresenta ad oggi il principale partner commerciale della Repubblica raggiungendo nel 2022 una percentuale complessiva totale di scambi del 52%.
Il contratto di franchising trova la propria regolamentazione nel Codice civile azero il quale lo definisce come una sorta di relazione di responsabilità a lungo termine sulla base della quale imprese indipendenti, quando necessario, si impegnano reciprocamente attraverso l'esecuzione di specifici obblighi di contribuire alla produzione, alla vendita di beni e alla fornitura di servizi.
La legge azera prevede l’obbligo per le parti di adottare la forma scritta e di specificare il contenuto esatto degli obblighi reciproci, la durata, le condizioni di risoluzione e rinnovo nonché gli altri elementi essenziali previsti dalle disposizioni sul contratto in generale. Una particolarità della disciplina azera sul franchising riguarda la durata, la quale – se eccedente i 10 anni – legittima una delle due parti al recesso dal contratto ma – nel caso in cui nessuna delle parti si avvalga della facoltà di recedere – il contratto si ritiene prorogato di due anni.
Gli obblighi previsti in capo all’affiliante ed all’affiliato sono quelli tradizionalmente previsti del contratto di franchising: l’affiliante è obbligato a consegnare all’affiliato le proprie privative industriali, metodi industriali, tecnologie nonché ogni altra informazione necessaria all’affiliato affinché questi possa commercializzare i beni e/o servizi del primo; per contro, l’affiliato è tenuto al pagamento di un prezzo calcolato tenendo conto della difficoltà nell’attuazione del sistema di franchising, conformandosi altresì all’obbligo di diligenza dell’imprenditore onesto. Sussiste inoltre in capo alle parti un generico dovere di concorrenza leale a seguito della conclusione dell’accordo. Il codice prevede a titolo esemplificativo il divieto per l’affiliato di partecipare ad una gara d’appalto entro i confini di una determinata area per un periodo massimo di un anno.
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