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A seguito della dichiarazione di indipendenza dall’URSS, avvenuta il 16 dicembre 1991, in Kazakistan è stata costituita un’autonoma Repubblica con la forma di governo presidenziale.
Invero, entro la fine dell’anno 2020, il Kazakistan, in collaborazione con la Repubblica Popolare Cinese e altri Stati aderenti al programma, si prefigge di ultimare un ambizioso progetto volto a rafforzare il sistema di trasporti intercontinentali, denominato “La nuova via della seta”. Tale iniziativa è finalizzata a restituire al Paese il suo ruolo, già ricoperto storicamente, di anello di congiunzione nelle relazioni commerciali tra l’Europa e l’Asia. Nello specifico, il progetto mira a creare un “corridoio merci” favorendo, quindi, l’«import-export» da e per l’Asia con il conseguente sviluppo in misura massiccia della logistica internazionale, nonché l’ampliamento esponenziale dei trasporti internazionali.
In linea generale, lo Stato kazako è caratterizzato da una stabile politica interna. Inoltre, i rapporti di “buon vicinato” dello stesso con Stati attigui, tra cui l’Iran, la Turchia, l’Azerbaijan, il Turkmenistan etc. sono diffusi al punto da generare un solido processo di integrazione tra questi paesi dell’Asia centrale. Tali aspetti sono di grande rilievo e non devono essere sottovalutati da potenziali investitori stranieri. Invero, nell’ottica di favorire l’attrazione di investitori stranieri, il Kazakistan adotta una politica, da un lato imperniata sulla semplificazione burocratica e, dall’altro, basata sulla distinzione tra gli investimenti in settori già operativi ed avviati, tra cui quello estrattivo, metallurgico, energetico e chimico, da quelli in settori di crescita potenziale, come per esempio l’ambito tecnologico e il campo dell’ICT.
In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che il Paese presenta un enorme potenziale economico, giacché rientra tra i Paesi più rilevanti nell’estrazione mineraria, vantando, infatti, un vasto assortimento di materie prime, tra cui giacimenti energetici di petrolio, di gas naturale, di carbone e d’uranio, circostanza che, come confermato dalle statistiche, ha determinato un altissimo tasso di investimenti esteri, in primo luogo nell’industria estrattiva e in secondo luogo nelle attività manifatturiere.
L’Ordinamento giuridico kazako prevede un “Codice Imprenditoriale” entrato in vigore il 29 ottobre 2015 le cui norme appaiono destinate non solo ad incentivare la libertà economica e quella d’impresa, bensì anche ad accrescere l’interesse degli investitori internazionali.
Sebbene non sia possibile ravvisare una definizione codificata delle diverse tipologie di contratti internazionali, al fine di favorire gli scambi commerciali, i principali elementi giuridici negoziali sono stati mutuati da altri ordinamenti (è il caso, ad esempio, del contratto transnazionale, le cui caratteristiche sono state esplicitate dalla Banca Nazionale kazaka).
Nel periodo immediatamente successivo alla dichiarazione dell’indipendenza del Kazakistan dall’URSS erano sorti dubbi in ordine all’applicabilità della Convezione di Vienna del 1980, in quanto l’adesione a tale Convenzione ufficialmente venne firmata dall’URSS. Tuttavia, oggigiorno tali dubbi sono stati fugati dalle disposizioni transitorie contenute nella Costituzione kazaka e dalla prevalente dottrina giuridica nazionale, con la conseguenza che si può ritenere validamente applicabile la Convezione di Vienna ai contratti transnazionali in cui una delle parti sia di provenienza kazaka. Tuttavia, ai fini di completezza argomentativa, si segnala che nel documento ufficiale di UNCITRAL, Kazakistan non è menzionato tra gli stati firmatari.
Lo Studio Legale de Capoa & Partners, grazie alla sua ultratrentennale esperienza nell’ambito del diritto internazionale nonché agli stretti rapporti di collaborazione che intrattiene con qualificati professionisti locali ed ai collaboratori interni madrelingua, può offrire agli imprenditori interessati una consulenza rapida, efficiente e perfettamente consapevole della complessità della realtà giuridico-economico kazaka.
Nell’ottica di favore i rapporti commerciali transnazionali, uno degli strumenti maggiormente diffusi in Kazakistan è rappresentato dal contratto di agenzia, che tuttavia non è normato dall’Ordinamento giuridico kazako.
Una vera e propria definizione del contratto di agenzia è emersa per la prima volta nella lettera n. NK-UM-08-3-22/8813 del 5 novembre 2003 del Ministero delle Finanze kazako, ove si precisa che, in conformità con la definizione fornita dal dizionario giuridico, il contratto di agenzia è considerato come un accordo per cui una parte (“l’agente”) si obbliga, a fronte di un corrispettivo, a promuovere una o più attività giuridiche e non per conto dell’altra (“il preponente”) ma in nome proprio, oppure in nome e per conto del preponente. Il contratto in parola è riconducibile nel novero dei contratti disciplinati dal codice civile kazako (d’ora in avanti c.c.k.). In linea generale, nell’Ordinamento kazako vige il principio dell’autonomia contrattuale delle parti.
Ai fini della trattazione, giova rammentare che, in virtù dell’Art. 381 del c.c.k., le parti possono stipulare c.d. contratti misti, ovvero accordi contenti elementi di diversi contratti tipici, i quali vengono appunto di volta in volta mutuati per dare vita a una nuova forma di vincolo contrattuale. Ne consegue che il contatto misto è disciplinato in combinato disposto da tutte quelle norme o parti di esse applicabili a ciascuna clausola o a ciascun istituto giuridico specifico utilizzati nel testo dell’accordo.
Inoltre, la dottrina giuridica kazaka ha affermato che il contratto di agenzia sottende aspetti tipici del contratto di commissione e di quello di rappresentanza e che, pertanto, ad esso si applicano le norme che disciplinano queste due distinte tipologie contrattuali. Il medesimo orientamento emerge anche dalla su citata lettera n. NK-UM-08-3-22/8813 del 5 novembre 2003 del Ministero delle Finanze kazako, a mente della quale, nella redazione del contratto di agenzia, è necessario fare riferimento al capo 41 del c.c.k., disciplinante l’istituto della rappresentanza, nonché al capo 43 applicabile ai contratti di commissione.
Bisogna tuttavia rammentare che, secondo la corrente dottrinale kazaka più diffusa, sono più idonee a disciplinare il contratto di agenzia le norme volte a regolare la rappresentanza, piuttosto che quelle inerenti alla commissione.
In virtù del contratto distribuzione, il produttore autorizza il distributore, ossia un operatore economico, a promuovere la vendita di prodotti forniti dal primo, circoscritta ad un determinato territorio e solitamente dietro a un correspettivo. Il contratto di distribuzione non trova una espressa disciplina legislativa nell’Ordinamento giuridico kazako.
Tuttavia, si segnala che recentemente il legislatore kazako ha introdotto una legge che disciplina la distribuzione di prodotti farmaceutici. In questo specifico ambito è stata introdotta una figura di distributore unico al fine di regolamentare e monitorare i prezzi soprattutto dei farmaci mutuabili.
L’Art. 896 c.1 del c.c.k, inserito nel capo 45 del c.c.k. - rubricato “licenza d’insieme delle attività imprenditoriali (franchising)” -, definisce il franchising come il contratto con cui una parte (franchisor) si obbliga a consentire all’altra (franchesee), dietro la corresponsione di un pagamento, l’utilizzo dell’intero complesso dei propri diritti “esclusivi”, tra cui è ricompreso quello di proprietà industriale o intellettuale, diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, “know -how”, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale. Inoltre, il c. 2 della stessa norma, annovera anche la reputazione del franchisor tra i diritti esclusivi che possono costituire oggetto del contratto.
In ordine all’oggetto del contratto di franchising, la disciplina è integrata da alcune norme speciali, tra cui la “Legge sulla licenza d’insieme delle attività imprenditoriali o franchising” del 24 giungo 2002” e la “Legge sulla registrazione del marchio, di altri segni distintivi e della denominazione d’origine dei prodotti” del 26 luglio 1999.
Giova precisare come la lettera della norma del codice civile sopra citata abbia costituito oggetto di forti critiche da parte della dottrina giuridica kazaka, giacché si riferisce “alla denominazione commerciale nel suo complesso” ricomprendendovi la forma di organizzazione e di disciplina normativa dell’attività del franchisor. Ad avviso degli studiosi del diritto tale locuzione è fuorviante, in quanto dovrebbe esse limitata solo a quella denominazione che sia divenuta un marchio contraddistinto e, in quanto tale, abbia acquisito uno specifico valore economico.
Un ulteriore aspetto critico è rappresentato dal riferimento al marchio quale oggetto del contratto di franchising: sul punto si evidenzia, infatti, che il franchisee dovrebbe essere informato se quel dato marchio è stato registrato e gode di adeguata tutela.
Con uno specifico riferimento al contenuto del contratto di franchising, si precisa che l’Art. 899 pone una serie di obblighi in capo al “franchisee”, tra cui tuttavia non è menzionato quello di assicurare altri servizi che potrebbero essere connessi con il prodotto di scarsa qualità o venduto o fornito dal “franchisee” ai propri clienti. Tale lacuna, seppure non in modo soddisfacente, è stata colmata dalla “Legge sulla licenza d’insieme delle attività imprenditoriali o franchising” del 24 giungo 2002”, la quale prevede che, previo espresso accordo delle parti in tal senso, il “franchisee” debba prestare una garanzia di qualità dei prodotti da lui realizzati, dei lavori dallo stesso eseguiti o dei servizi prestati rispetto a quelli analoghi del “franchisor”.
Ai sensi dell’Art. 897 c.c.k., per il contratto di franchising è richiesta forma scritta ad substantiam. Inoltre, se il contratto ha ad oggetto beni immateriali disciplinati dalle norme di tutela della proprietà intellettuale, deve necessariamente essere registrato. Il contratto in parola può altresì porre delle condizioni limitative all’attività del franchisee o riconoscere allo stesso il diritto di esclusiva.
In caso di franchising a tempo indeterminato è consentito il recesso anticipato, purché il recedente dia alla controparte un preavviso minimo di 6 mesi, salvo che le parti abbiano statuito diversamente. Bisogna sottolineare la trascurabile diffusione del contratto di franchising in Kazakistan (non superiore al 20% dei contratti commerciali stipulati), dovuta soprattutto alla scarsa conoscenza di questo strumento contrattuale.
Lo Stato kazako presta molta attenzione al tema della tracciabilità della merce e degli alimenti, al fine di assicurare i consumatori circa la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. Tale sensibilizzazione rispetto alla qualità e sicurezza dei prodotti trae origine dall’emanazione del “Codice di Tutela dei Consumatori” nel 1991, il cui Art 13 espressamente statuisce che le attività di controllo e di certificazione sono affidate a organi statali appositamente preposti allo svolgimento di tali funzioni. Negli anni successivi si è registrato un proliferarsi delle norme specifiche e delle normative tecniche di settore, tra cui si segnala in particolare la norma Standard della Repubblica Kazakistan n. 1010-99.
Quanto concerne, nello specifico, l’etichettatura di prodotti realizzati in Kazakistan, la materia è disciplinata dalla Legge modificativa del 21 gennaio 2013, la quale prevede l’obbligo di trascrizione di informazioni, ingredienti, del marchio e delle istruzioni d’uso in lingua kazaka e russa. Lo stesso vale per i prodotti importati relativamente ai quali è necessario fornire informazioni specifiche in lingue kazaka e russa; i costi relativi alla traduzione sono a carico dell’importatore.
Il legislatore ha indicato l’ordine secondo cui devono essere indicate le informazioni sui prodotti: a sinistra o in alto va collocata la traduzione in lingua kazaka, a destra o in basso in lingua russa. Entrambe le etichette devono presentare i caratteri della stessa grandezza. Qualora sia richiesto, le informazioni possono essere tradotte anche in altre lingue: in queste circostanze la dimensione del carattere utilizzato deve essere uniforme ad altri già presenti sulla confezione. In caso di inosservanza delle suddette norme viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui ammontare è commisurato alla tipologia di società e al fatturato medio realizzato da un’impresa della stessa dimensione.
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