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Il Paese, insieme alla vicina Nigeria ed altri Stati dell’Africa occidentale, rientra tra i membri dell’ECOWAS (“Economic Community of Western African States”), una comunità economica africana che ha introdotto un’unione doganale tra gli Stati membri, permettendo in questo modo ad essi l’accesso a un più ampio mercato, in modo da favorirne gli investimenti ed incentivarne l’industrializzazione.
Il Ghana è rimasto sotto la dominazione britannica fino al 1957, anno in cui fu tra i primi Stati africani a conquistare la propria indipendenza.
A partire dagli anni ’60 lo Stato vede susseguirsi e contendersi il potere da differenti regimi militari. Tuttavia, nel 1979 viene rovesciato il Supremo Consiglio Militare e da quel momento inizia un complesso e tanto ambito processo di democratizzazione, il quale culminerà il 28 aprile del 1992 con l’approvazione, attraverso un referendum popolare, del testo definitivo della Costituzione. Oggigiorno la Repubblica ghanese presenta una forma di governo presidenziale, ove il Presidente insieme a un Parlamento monocamerale, sono eletti, a suffragio universale, ogni 4 anni.
Il Ghana vanta una situazione politica piuttosto stabile e, al contempo, può essere qualificato come uno Stato moderato. Tali circostanze, unitamente alla politica mirata al progressivo sviluppo economico-sociale e all’accaparramento degli investimenti stranieri, comportano un peculiare interesse per lo Stato al fine dell’instaurazione di relazioni commerciali. Invero, l’Art. 36 della Costituzione nazionale impone allo Stato di “[…] adottare ogni azione necessaria al fine di garantire che l’economia nazionale sia amministrata in modo tale da raggiungere il massimo dello sviluppo economico ed assicurare il benessere, la libertà e la felicità di ogni persona e da comportare un tenore di vita adeguato, un impiego adatto e da garantire la pubblica assistenza ai bisognosi”.
Difatti, le statistiche elaborate dall'Ibrahim Index of African Governance hanno dimostrato come nell’ultimo decennio il Paese abbia incrementato la propria crescita e contestualmente anche la stabilità politica.
Il sistema giuridico ghanese è di carattere misto, in quanto da un lato è riconducibile nell’alveo del sistema di Common Law di prevalente influenza britannica, dall’altro è integrato dalle consuetudini locali. La consuetudine è infatti espressamente menzionata dalla Costituzione ghanese quale fonte normativa applicabile a determinate comunità in cui la stessa si sia affermata in modo radicato. Inoltre, essa raccoglie al suo interno gli orientamenti e le pronunce della Suprema Corte di Giustizia ghanese. Difatti, nell’Ordinamento giuridico ghanese, i “precedenti” giudiziari godono di un significativo grado di vincolatività.
Le due norme principali che disciplinano i rapporti commerciali sono il “Contract Act del 1960 (Act 25)” e il “Companies Act del 1963”, tuttavia nessuna delle norme richiamate prevede una disciplina specifica dell’istituto dell’agenzia. Ciò in virtù del fatto che i primi Europei che instaurarono i rapporti commerciali con il Ghana nel diciannovesimo secolo coltivavano i propri interessi economici mediante altre forme contrattuali.
Ciò nonostante, l’eredità storica non ha condizionato l’assetto dei rapporti commerciali moderni, ove i canali preferiti di business e di accesso al mercato ghanese per gli operatori stranieri sono rappresentati prevalentemente dal contratto di agenzia o da quello di distribuzione con il riferimento sia alle forme di vendite al dettaglio (il c.d. “retail”), sia alle vendite all’ingrosso. La prassi diffusa nel Paese denota come gli operatori economici stranieri cooperino indistintamente sia con gli enti statali, sia con i soggetti privati.
Con specifico riferimento al contratto di agenzia in Ghana, si precisa che tale vincolo consiste in un accordo con cui una parte (“l’agente”) si obbliga ad agire per conto di un’altra parte (“il preponente”). Secondo la legge ghanese il presupposto essenziale del contratto d’agenzia è la volontarietà, vale a dire che entrambe le parti devono essere consenzienti e consapevoli, ciò alla luce della circostanza che gli effetti giuridici dell’attività svolta dell’agente si producono nella sfera giuridica del preponente.
Giova rilevare che l’Ordinamento ghanese è estremamente protezionista nei confronti della figura dell’agente, considerato che tale ruolo può essere assunto esclusivamente da cittadini ghanesi o da società a totale partecipazione ghanese.
Il contatto di agenzia richiede la forma scritta, sebbene la stessa non ne rappresenti il requisito essenziale. Tuttavia, qualora tale contratto sia redatto in forma scritta, contestualmente sorge l’obbligo di registrazione del nominativo dell’agente presso un apposto registro tenuto dal Ministero dell’Economia. A seconda della tipologia delle attività o delle merci oggetto del contratto, l’attività può essere svolta da un singolo agente che opera sull’intero territorio ghanese, oppure da più soggetti a cui sono conseguentemente assegnati diversi territori rispetto ai quali devono operare.
Il compenso dell’agente è determinato da una provvigione calcolata rispetto al giro d’affari prodotto.
La peculiarità del rapporto agente – preponente va ravvisata nella particolare forma di controllo esercitata da una parte nei confronti dell’altra, per cui il primo accetta di agire sotto la direzione del secondo.
Le parti possono concordare un termine entro il quale il rapporto contrattuale si estingue. Tuttavia, affinché possa avere luogo un recesso anticipato, è richiesto l’espresso consenso dell’agente; in caso contrario, a questi spetta un risarcimento dei danni eventualmente derivati dallo scioglimento del rapporto contrattuale.
Tra le circostanze che determinano la risoluzione del contratto di agenzia si annoverano: la morte, l’incapacità di agire sopravvenuta del preponente ed il fallimento dello stesso.
Il Contratto di distribuzione in Ghana rientra nel novero dei c.d. “contratti atipici”, stipulato tra il produttore e/o fornitore di beni e un distributore il cui compito primario consiste nel promuovere tali beni relativamente a un dato territorio o attraverso particolari canali commerciali con i consumatori diretti. La determinazione dei contenuti contrattuali è rimessa all’autonomia delle parti, le quali possono quindi prevedere o meno la clausola dell’esclusiva, stabilire la durata del contratto, individuare le cause della sua risoluzione, il quantitativo minimo di acquisto per ogni ordine e altri elementi.
La clausola relativa alla risoluzione del contratto deve essere dettagliatamente definita dalle parti, ciò al fine di evitare l’insorgere di controversie. La legge ghanese non prevede alcun obbligo di corresponsione al distributore di un’indennità di fine rapporto. Ciò nonostante, in caso di recesso anticipato di una delle parti, in capo al contraente che non si è svincolato dal contratto sorge il diritto ad ottenere il pagamento dei danni sofferti a causa della prematura interruzione del rapporto contrattuale.
Le parti sono libere di scegliere la legge applicabile, tuttavia, qualora in sede in giudizio il giudice dovesse ritenere che il contratto presenti caratteristiche maggiormente riconducibili alla legge ghanese, verrà applicata quest’ultima, indipendentemente dalla scelta operata dai contraenti.
Inoltre, al fine di instaurare un giudizio avente ad oggetto la tutela dei diritti derivanti da un contratto di distribuzione, la legge richiede la previa registrazione dello stesso.
Il settore estrattivo è uno dei settori produttivi dominanti, in quanto il Ghana presenta diversi giacimenti d’oro, di diamanti e di bauxite, di greggio e di gas naturale. L’industria di Oil & Gas del Paese si è sviluppata in modo preponderante negli ultimi anni, di conseguenza il legislatore ghanese, al fine favorire una migliore regolamentazione della materia, ha intensificato la legiferazione nel settore. Nello specifico, a completare il quadro normativo già esistente, nel 2016 è stato emanato il “The Petroleum (Exploration and Production) Act 2016 (Act 919)”, il quale ha sostituito il “Petroleum (Exploration and Production) Law 1984 (PNDCL 84)”. In materia erano già vigenti una serie di norme, tra cui “the National Petroleum Authority Act 2005 (Act 691)”, “the Petroleum Income Tax Act 1987 (PNDC Law 188)” e “the Ghana National Petroleum Corporation Act (PNDC Law 64)”. Nel luglio 2011 è stata istituita un’apposta Commissione - la c.d. “Petroleum Commission” - con le funzioni specifiche di regolamentare ed amministrare le risorse petrolifere del Paese, la cui composizione ed altri compiti sono individuati nel dettaglio da “the Petroleum Commission Act 2011 (Act 821)”.
Il Ghana rappresenta una particolare attrattiva commerciale anche nell’ambito agroalimentare. Ciò in quanto il Paese possiede vaste coltivazioni di alberi di cacao, di anacardi, di piantagioni di canna da zucchero ed ettari di alberi di mango. Grazie alla ricchezza del territorio e al clima favorevole, gli ambiti agroalimentare ed ortofrutticolo si collocano tra i settori più performanti dell’export di prodotti locali. Infatti, nell’ultimo decennio il governo ghanese ha profuso molti sforzi al fine di incentivare l’esportazione della frutta fresca. Un primo rallentamento nel settore è stato, tuttavia, ravvisato a seguito dell’imposizione da parte dell’UE ai partner ghanesi del rispetto dei criteri di qualità previsti dalla legge e dai regolamenti europei.
A questo settore si affianca una massiccia esportazione del legname. Invero, un terzo dell’intero territorio nazionale è coperto da foreste sfruttate per produrre legname da commerciare. Le più grandi partite di legname hanno come destinazione il vecchio continente; infatti, ad oggi l’Europa è il più grande acquirente di legname importato dal Ghana. Purtroppo, l’enorme potenziale economico di questo Paese è estremamente sottovalutato. Dal 1995 il Paese è membro della World Trade Organization, circostanza che indubbiamente favorisce i rapporti commerciali con altri paesi.
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