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Il primo gennaio 2024, con il decreto-legge n.124/2023, convertito in Legge 162/2023, è stata istituita la Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che ha durata triennale, comprendendo le 8 regioni del Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo e Sardegna.
La creazione di una ZES unica permette la valorizzazione delle sue articolazioni settoriali e territoriali e per il riconoscimento di equali chance di sviluppo sul territorio meridionale.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2024 il Decreto attuativo che definisce le modalità di accesso al credito d’imposta e della procedura da seguire per la sua fruizione.
Le imprese che intendono insediare attività industriali, produttive e logistiche nella ZES unica possono beneficiare di una semplificazione delle procedure amministrative e burocratici e un'agevolazione fiscale.
La Zona Economica Speciale è una zona in cui le attività economiche e imprenditoriali possono beneficiare di condizioni finanziarie e amministrative vantaggiose per gli investimenti e per lo sviluppo aziendale, beneficiando:
Di un riconoscimento del credito d’imposta in relazione all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle otto Regioni.
Di semplificazioni amministrative che comportano una riduzione dei tempi di istruttoria, permettendo così una maggiore rapidità nell’ottenere “l’autorizzazione unica” per avviare l’attività, essa rilasciata dalla Struttura di missione ZES, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al fine di ottenere l’autorizzazione unica la piattaforma competente è lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D ZES, istituita il 1° gennaio 2024, utilizzando la modulistica specifica e dando indicazione della regione in cui si intende svolgere l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche o per l’avvio di un’attività economica.
Un Business Plan che determina il progetto e le ricadute occupazionali è necessario per svolgere un progetto di investimento.
È rilasciata una ricevuta dopo la presentazione dell’istanza con i documenti allegati, che attesta il termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a rispondere, o il termine entro il quale il silenzio dell’amministrazione equivale all’accoglimento dell’istanza.
Non si applica l’agevolazione ai soggetti che operano in settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Non si applica l’agevolazione alle imprese in difficoltà, che sono in uno stato di liquidazione giudiziale o di scioglimento.
Il provvedimento 22 luglio 2024 (prot. n. 305765/2024, disponibile sull’ADE) la percentuale del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, è pari al 17,6668% del bonus richiesto.
Il credito d’imposta è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Inoltre, è concesso alle piccole, medie e grandi imprese e l’intensità è determinata dalla zona dove è ubicata la struttura economica, dalla dimensione dell’impresa e dall’entità dei consti ammissibili. Sono determinate, per le grandi imprese le intensità seguenti:
• Nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e con i costi non superiori a 50 milioni di euro;
• Nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
• Nella misura massima, del 50% e del 40%, per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini di sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna;
• Nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle zone assistite della regione Abruzzo.
Il credito d’imposta può essere cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato finalizzati ai medesimi costi ammissibili, con il limite che tale cumulo non superi l’importo di aiuti più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento (art 14, comma 14, Regolamento UE 651/2014). Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 presso l’Agenzia delle Entrate.
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