Solo seconda a quella dell’Arabia Saudita, l’economia iraniana costituisce uno dei motori del Medio Oriente.
L’Iran rappresenta la diciassettesima potenza economica mondiale: il settore industriale è in costante espansione tanto da occupare il 45% dell’economia nazionale e l’estrazione del greggio colloca gli Iraniani al quinto posto tra i paesi produttori.
Il mercato iraniano può quindi costituire un ottimo spazio di espansione per gli operatori internazionali.
La normativa iraniana sulle importazioni distingue le seguenti tre categorie di merci:
- liberamente commerciabili, ovvero la cui importazione non richiede alcuna autorizzazione;
- prodotti la cui commerciabilità è sottoposta all’ottenimento di autorizzazione;
- prodotti non commerciabili in quanto vietati dalla Shari’a (la legge religiosa islamica) o dalla normativa statale.
In ogni caso, l’importatore deve necessariamente acquisire la licenza di importazione che viene rilasciata dalla Camera del Commercio, dell’Industria e delle Miniere su approvazione del Ministero del Commercio.
Le imprese che volessero investire od esportare beni in Iran, possono espandere la propria rete commerciale attraverso l’attività di un agente locale.
L’art. 656 del Codice civile della Repubblica islamica definisce l’agenzia come quel contratto con il quale un contraente incarica l’altro contraente di tenere determinati comportamenti in qualità di suo rappresentante.
E’ importante sottolineare che l’ordinamento iraniano tutela maggiormente la casa mandante rispetto all’agente e questo aspetto va sempre tenuto in considerazione posto che, ad esempio, gli ordinamenti dei paesi aderenti all’Unione Europea e di altri paesi, viceversa privilegiano e tutelano maggiormente l’agente rispetto alla casa mandante.
In particolare ci si riferisce ai termini di preavviso, alle cause di scioglimento del contratto di agenzia, all’obbligo di corrispondere l’indennità di fine rapporto.
Certamente, allo stato attuale, la legge iraniana non contempla tutta questa serie di diritti a favore dell’agente, per cui conviene valutare, di volta in volta, se assoggettare il rapporto di agenzia alla legge iraniana od alla legge del paese di appartenenza della casa mandante od alla legge di un paese terzo.
Un altro aspetto molto importante da considerare riguarda la previsione della scelta del Foro competente, ove sia inserita nel contratto di agenzia.
Infatti la Repubblica islamica dell’Iran non ha in essere convenzioni con molti paesi in materia di cooperazione ed assistenza giudiziaria, il che potrebbe porre qualche problema in materia di riconoscimento di decisioni adottate da autorità giudiziarie straniere (anche se, in base alla prassi, vi si riscontra un’attitudine a recepire sentenze emesse da giudici stranieri, purché non in contrasto con norme di ordine pubblico interno).
È preferibile quindi prevedere l’assoggettamento di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la casa mandante e l’agente al giudizio di un arbitro, in quanto l’Iran ha ratificato la convenzione di New York del 1958 su riconoscimento dei lodi arbitrali pronunciati all’estero.
Bisognerà quindi predeterminare il luogo ove tenere il procedimento arbitrale, che può essere nel paese della casa mandante o in un paese terzo.
Tre sono le figure di agente tipizzate dall’ordinamento iraniano: quella del broker, ossia colui che agisce come intermediario tra le parti in una transazione; l’agente su commissione, ovvero colui che spende il proprio nome in rappresentanza del preponente; infine l’agente commerciale.
La normativa non prevede che l’agente abbia specifici requisiti tuttavia è bene precisare che la licenza per importare merci dall’estero viene concessa solo a soggetti fisici o giuridici di nazionalità iraniana.
Il contratto di agenzia può assumere quattro forme diverse:
- speciale, quando all’agente è attribuito il compito di agire limitatamente al compimento di un determinato atto;
- generale quando l’agente può agire nei limiti del potere attribuitogli dal contratto;
- universale, quando i poteri dell’agente sono illimitati;
- con lo “star del credere” quando l’agente si assume la responsabilità nei confronti del preponente per il regolare adempimento dei terzi.
Non sono previsti specifici requisiti formali per la conclusione del contratto, che quindi può avvenire verbalmente o per il compimento di atti concludenti.
I doveri dell’agente, disciplinati dall’art. 666 ss., derivano principalmente dagli accordi dei contraenti.
Il rappresentante deve sempre adempiere nell’interesse del preponente ed è considerato responsabile delle perdite economiche nel caso in cui queste siano la conseguenza di suoi comportamenti. In ogni caso, l’agente è responsabile delle obbligazioni da lui assunte con un terzo al di fuori del proprio mandato.
Inoltre, a norma dell’art. 668, il rappresentante è tenuto ad obblighi di informazione nei confronti del suo preponente.
La durata e lo scioglimento del contratto di agenzia sono sottoposte alla libera determinazione della volontà contrattuale.
Il recesso delle parti dal contratto di agenzia è ammesso in ogni momento senza addurre motivi, a meno che esso non preveda diversamente. È prevista inoltre la risoluzione del contratto per morte o incapacità di agire di uno dei contraenti, (art. 678 c.c.).
A norma dell’art. 672 non è consentita la subagenzia, a meno che questa possibilità non sia stata prevista espressamente o implicitamente dalle parti.
Il contratto che un’impresa si accinge a stipulare sarebbe opportuno chiarisse esplicitamente alcuni punti:
- la provvigione dell’agente, che altrimenti viene determinata in base alle usanze locali;
- l’obbligo dell’agente di concludere un’assicurazione, poiché non è obbligato a prestare garanzia per i beni che commercia;
- l’esclusiva dell’agente.
Inoltre, è consigliabile determinare esattamente nel contratto i tempi di durata del contratto facendo attenzione alla differenza fra il calendario occidentale e quello persiano.